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Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato

altCon Decreto del 10.3.2014 del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18.04.2014, sono stati adeguati gli importi dei diritti di copia e di certificazione di cui al DPR 115/2002. I nuovi importi entreranno in vigore a far data dal 3.5.2014. In particolare il costo per i certificati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 273 DPR 115/2002) passa da € 3,10 a € 3,68. I diritti di copia senza certificazione di conformità vedono un aumento tra il 15 ed il 20% (allegato 6 TU Spese di Giustizia). I diritti di copia autentica (allegato 7 TU Spese di Giustizia) vedono un aumento di circa il 10%. Di seguito il testo integrale del decreto e le relative tabelle: 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 10 marzo 2014

Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato, ai sensi dell’articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. (14A02974) (GU n.91 del 18-4-2014)

Il CAPO DEL DIPARTIMENTO

per gli affari di giustizia

del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

del Ministero dell’economia e delle finanze

Visto l’art. 274 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che prevede l’adeguamento degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato ogni tre anni “in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze”;

Visti gli articoli 267, 268 e 269 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 che disciplinano gli importi del diritto di copia e l’art. 273 dello stesso decreto che disciplina il diritto di certificato;

Visti gli importi previsti per il diritto di copia di cui alle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;

Visto l’importo del diritto di certificato indicato dalle lett. a) e b) dell’art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n.115/02;

Viste le disposizioni introdotte con l’art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Ritenuto che l’adeguamento del diritto di copia va condotto sugli importi stabiliti con le suddette tabelle;

Considerato che per il triennio 1° luglio 2002-30 giugno 2005 ed il triennio 1° luglio 2005-30 giugno 2008 gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato sono stati adeguati (con D.M. in data 8 gennaio 2009) alla variazione accertata dall’ISTAT nei periodi di riferimento ai sensi del predetto art. 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;

Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato per il periodo relativo al triennio 1° luglio 2008-30 giugno 2011;

Rilevato che nel periodo relativo al triennio considerato, dai dati accertati dall’Istituto Nazionale di Statistica, e’ stata rilevata una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 4%;

Decreta:

Art. 1

L’importo di euro 3,54 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell’art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi’ come adeguato con decreto dell’8 gennaio 2009, e’ aggiornato in euro 3,68.

Gli importi stabiliti nelle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi’ come adeguati con decreto dell’8 gennaio 2009, sono aggiornati come di seguito indicato.

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