Skip to main content

Associazioni tra avvocati: ecco chi può partecipare

altSulla Gazzetta Ufficiale  n. 50 del 2 marzo 2016 è stato pubblicato il DM n. 23 del 4 febbraio 2016 che istituisce il “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.” Il provvedimento entra il vigore il  16 marzo. Di seguito il decreto: 
 
 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visto l’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sentito il Consiglio nazionale  forense  che  si  e’  espresso  con parere in data 30 luglio 2015; 
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti  normativi  nell’adunanza  del  10  settembre 2015; 
Acquisiti i pareri della competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 21 dicembre 2015; 
 
     A d o t t a  
il seguente regolamento: 
 
Art. 1 
Oggetto e definizioni 
 
1. Il presente regolamento individua,  ai  sensi  dell’articolo  4, comma 2, legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  le  categorie  di  liberi professionisti  che  possono partecipare   alle   associazioni   tra avvocati. 
2. Ai fini del presente regolamento: 
a) per «legge professionale» si intende la legge 31 dicembre  2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell’ordinamento della  professione forense»; 
b) per «associazioni» si intendono  le  associazioni  costituite  o partecipate da avvocati con altri liberi professionisti,  individuati ai sensi del presente regolamento. 
 
Avvertenza: 
Il testo delle note qui  pubblicato  e’  stato  redatto dall’amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico  delle disposizioni sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull’emanazione   dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica  e  sulle pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge alle quali e’  operato  il rinvio.  Restano  invariati  il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Note alle premesse: 
Si riporta il testo  dell’art.  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’  di Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio dei ministri): 
 «Art. 17 (Regolamenti). – 1.-2. (Omissis). 
 3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di autorita’  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu’  ministri,  possono  essere adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
4.-4-ter. (Omissis).». 
Si riporta il testo degli articoli 1, comma  3,  e  4 della legge 31 dicembre  2012,  n.  247  (Nuova  disciplina dell’ordinamento della professione forense): 
«Art. 1 (Disciplina dell’ordinamento forense). –  1.-2.
(Omissis). 
3. All’attuazione  della  presente  legge  si  provvede mediante regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro della giustizia, ai sensi  dell’art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due  anni  dalla  data della sua entrata in vigore, previo  parere  del  Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i  suddetti  pareri  entro  novanta giorni dalla  richiesta, sentiti  i  consigli  dell’ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano  state  individuate  come maggiormente rappresentative  dal  CNF.  Gli  schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno  corredato di  relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo, ove  gli  stessi  risultino  essere  stati  tempestivamente comunicati, perche’ su di essi sia espresso, nel termine di sessanta  giorni   dalla   richiesta,   il   parere   delle Commissioni parlamentari competenti. 
4.-6. (Omissis).». 
«Art. 4  (Associazioni  tra  avvocati e multidisciplinari). – 1. La professione forense puo’ essere esercitata  individualmente  o  con  la  partecipazione  ad associazioni  tra  avvocati.  L’incarico  professionale  e’ tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale. La partecipazione ad un’associazione  tra  avvocati non  puo’ pregiudicare  l’autonomia,  la  liberta’  e  l’indipendenza intellettuale o di giudizio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli e’ conferito.  E’ nullo  ogni  patto contrario. 
2. Allo scopo  di  assicurare  al  cliente  prestazioni anche a carattere  multidisciplinare,  possono  partecipare alle associazioni di cui al comma 1,  oltre  agli  iscritti all’albo  forense,  anche   altri   liberi   professionisti  appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell’art. 1, commi  3  e seguenti.  La  professione  forense  puo’  essere  altresi’ esercitata da un avvocato  che  partecipa  ad  associazioni costituite fra altri liberi professionisti. 
3. Possono essere soci delle associazioni tra  avvocati solo coloro  che  sono  iscritti  al  relativo  albo. Le  associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell’ordine nel cui  circondario  hanno sede, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera l).  La  sede dell’associazione e’ fissata nel circondario ove  si  trova il centro principale  degli  affari.  Gli  associati  hanno domicilio  professionale  nella  sede  della  associazione. L’attivita’ professionale svolta dagli associati da’  luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle  disposizioni  in materia previdenziale. 
4.  L’avvocato  puo’  essere  associato  ad  una   sola  associazione. 
5. Le associazioni tra professionisti possono  indicare l’esercizio di attivita’ proprie della professione  forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre  che in  qualsiasi  comunicazione  a  terzi,  solo  se  tra  gli associati vi e’ almeno un avvocato iscritto all’albo. 
6. La violazione di quanto previsto  ai  commi  4  e  5 costituisce illecito disciplinare. 
7. I  redditi  delle  associazioni  tra  avvocati  sono determinati  secondo  i  criteri  di  cassa,  come  per   i professionisti  che  esercitano  la  professione  in   modo individuale. 
8. Gli avvocati e le associazioni di  cui  al  presente articolo  possono   stipulare   fra   loro   contratti   di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile. 
9. L’associato  e’  escluso  se  cancellato  o  sospeso dall’albo per un periodo  non  inferiore  ad  un  anno  con provvedimento disciplinare definitivo. Puo’ essere  escluso per effetto di quanto previsto dall’art.  2286  del  codice civile. 
10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo  svolgimento  di  attivita’   professionale   non   sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.». 
Note all’art. 1: 
 – Per il testo dell’art. 4 della citata  legge  n.  247 del 2012, si veda nelle note alle premesse. 
 
Art. 2 
Individuazione delle categorie professionali 
 
1. I liberi  professionisti  non  iscritti  nell’albo  forense  che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono  appartenere alle seguenti categorie   organizzate  in ordini  e  collegi professionali: 
ordine dei dottori agronomi e dottori forestali; 
ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; 
ordine degli assistenti sociali; 
ordine degli attuari; 
ordine nazionale dei biologi; 
ordine dei chimici; 
ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
ordine dei geologi; 
ordine degli ingegneri; 
ordine dei tecnologi alimentari; 
ordine dei consulenti del lavoro; 
ordine dei medici chirurghi  e odontoiatri; 
ordine dei medici veterinari; 
ordine degli psicologi; 
ordine degli spedizionieri doganali; 
collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati; 
collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati; 
collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati; 
collegio dei geometri e geometri laureati. 
 
Art. 3 
Rinvio 
 
1. Per la regolamentazione delle associazioni di  cui  al  presente decreto si ha riguardo a quanto disposto dall’articolo 4, commi  3  e seguenti, della legge professionale, nonche’, in quanto  compatibili, alle disposizioni del codice civile. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
 
Roma, 4 febbraio 2016 
 
 Il Ministro: Orlando 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2016  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri, reg.ne prev. n. 517