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Associazioni tra avvocati: ecco chi può partecipare

altSulla Gazzetta Ufficiale  n. 50 del 2 marzo 2016 è stato pubblicato il DM n. 23 del 4 febbraio 2016 che istituisce il “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.” Il provvedimento entra il vigore il  16 marzo. Di seguito il decreto: 
 
 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visto l’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sentito il Consiglio nazionale  forense  che  si  e’  espresso  con parere in data 30 luglio 2015; 
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti  normativi  nell’adunanza  del  10  settembre 2015; 
Acquisiti i pareri della competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 21 dicembre 2015; 
 
     A d o t t a  
il seguente regolamento: 
 
Art. 1 
Oggetto e definizioni 
 
1. Il presente regolamento individua,  ai  sensi  dell’articolo  4, comma 2, legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  le  categorie  di  liberi professionisti  che  possono partecipare   alle   associazioni   tra avvocati. 
2. Ai fini del presente regolamento: 
a) per «legge professionale» si intende la legge 31 dicembre  2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell’ordinamento della  professione forense»; 
b) per «associazioni» si intendono  le  associazioni  costituite  o partecipate da avvocati con altri liberi professionisti,  individuati ai sensi del presente regolamento. 
 
Avvertenza: 
Il testo delle note qui  pubblicato  e’  stato  redatto dall’amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico  delle disposizioni sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull’emanazione   dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica  e  sulle pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge alle quali e’  operato  il rinvio.  Restano  invariati  il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Note alle premesse: 
Si riporta il testo  dell’art.  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’  di Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio dei ministri): 
 «Art. 17 (Regolamenti). – 1.-2. (Omissis). 
 3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di autorita’  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu’  ministri,  possono  essere adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
4.-4-ter. (Omissis).». 
Si riporta il testo degli articoli 1, comma  3,  e  4 della legge 31 dicembre  2012,  n.  247  (Nuova  disciplina dell’ordinamento della professione forense): 
«Art. 1 (Disciplina dell’ordinamento forense). –  1.-2.
(Omissis). 
3. All’attuazione  della  presente  legge  si  provvede mediante regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro della giustizia, ai sensi  dell’art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due  anni  dalla  data della sua entrata in vigore, previo  parere  del  Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i  suddetti  pareri  entro  novanta giorni dalla  richiesta, sentiti  i  consigli  dell’ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano  state  individuate  come maggiormente rappresentative  dal  CNF.  Gli  schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno  corredato di  relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo, ove  gli  stessi  risultino  essere  stati  tempestivamente comunicati, perche’ su di essi sia espresso, nel termine di sessanta  giorni   dalla   richiesta,   il   parere   delle Commissioni parlamentari competenti. 
4.-6. (Omissis).». 
«Art. 4  (Associazioni  tra  avvocati e multidisciplinari). – 1. La professione forense puo’ essere esercitata  individualmente  o  con  la  partecipazione  ad associazioni  tra  avvocati.  L’incarico  professionale  e’ tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale. La partecipazione ad un’associazione  tra  avvocati non  puo’ pregiudicare  l’autonomia,  la  liberta’  e  l’indipendenza intellettuale o di giudizio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli e’ conferito.  E’ nullo  ogni  patto contrario. 
2. Allo scopo  di  assicurare  al  cliente  prestazioni anche a carattere  multidisciplinare,  possono  partecipare alle associazioni di cui al comma 1,  oltre  agli  iscritti all’albo  forense,  anche   altri   liberi   professionisti  appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell’art. 1, commi  3  e seguenti.  La  professione  forense  puo’  essere  altresi’ esercitata da un avvocato  che  partecipa  ad  associazioni costituite fra altri liberi professionisti. 
3. Possono essere soci delle associazioni tra  avvocati solo coloro  che  sono  iscritti  al  relativo  albo. Le  associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell’ordine nel cui  circondario  hanno sede, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera l).  La  sede dell’associazione e’ fissata nel circondario ove  si  trova il centro principale  degli  affari.  Gli  associati  hanno domicilio  professionale  nella  sede  della  associazione. L’attivita’ professionale svolta dagli associati da’  luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle  disposizioni  in materia previdenziale. 
4.  L’avvocato  puo’  essere  associato  ad  una   sola  associazione. 
5. Le associazioni tra professionisti possono  indicare l’esercizio di attivita’ proprie della professione  forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre  che in  qualsiasi  comunicazione  a  terzi,  solo  se  tra  gli associati vi e’ almeno un avvocato iscritto all’albo. 
6. La violazione di quanto previsto  ai  commi  4  e  5 costituisce illecito disciplinare. 
7. I  redditi  delle  associazioni  tra  avvocati  sono determinati  secondo  i  criteri  di  cassa,  come  per   i professionisti  che  esercitano  la  professione  in   modo individuale. 
8. Gli avvocati e le associazioni di  cui  al  presente articolo  possono   stipulare   fra   loro   contratti   di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile. 
9. L’associato  e’  escluso  se  cancellato  o  sospeso dall’albo per un periodo  non  inferiore  ad  un  anno  con provvedimento disciplinare definitivo. Puo’ essere  escluso per effetto di quanto previsto dall’art.  2286  del  codice civile. 
10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo  svolgimento  di  attivita’   professionale   non   sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.». 
Note all’art. 1: 
 – Per il testo dell’art. 4 della citata  legge  n.  247 del 2012, si veda nelle note alle premesse. 
 
Art. 2 
Individuazione delle categorie professionali 
 
1. I liberi  professionisti  non  iscritti  nell’albo  forense  che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono  appartenere alle seguenti categorie   organizzate  in ordini  e  collegi professionali: 
ordine dei dottori agronomi e dottori forestali; 
ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; 
ordine degli assistenti sociali; 
ordine degli attuari; 
ordine nazionale dei biologi; 
ordine dei chimici; 
ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
ordine dei geologi; 
ordine degli ingegneri; 
ordine dei tecnologi alimentari; 
ordine dei consulenti del lavoro; 
ordine dei medici chirurghi  e odontoiatri; 
ordine dei medici veterinari; 
ordine degli psicologi; 
ordine degli spedizionieri doganali; 
collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati; 
collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati; 
collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati; 
collegio dei geometri e geometri laureati. 
 
Art. 3 
Rinvio 
 
1. Per la regolamentazione delle associazioni di  cui  al  presente decreto si ha riguardo a quanto disposto dall’articolo 4, commi  3  e seguenti, della legge professionale, nonche’, in quanto  compatibili, alle disposizioni del codice civile. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
 
Roma, 4 febbraio 2016 
 
 Il Ministro: Orlando 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2016  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri, reg.ne prev. n. 517 
 

 

 

Gazzetta Ufficiale: compensi per i professionisti delegati dal giudice dell’esecuzione

altE’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2016, il decreto del Ministero della Giustizia, del 15 ottobre 2015, n. 227, recante il regolamento sulla determinazione e la liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 169-bis e 179-bis delle disposizioni relative all’attuazione del codice di procedura civile. In vigore dal 10 marzo p.v.. Di seguito il decreto:

 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA                                

di concerto con                                  

IL MINISTRO   DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE      

Visti  gli  articoli  169-bis  e  179-bis  delle  disposizioni  per l’attuazione del codice di procedura civile, recanti disposizioni per la determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione, rispettivamente  per  la  vendita  dei  beni  mobili iscritti nei pubblici registri e per la vendita dei beni immobili;    Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  

Sentiti  il  Consiglio  nazionale  del  notariato,   il   Consiglio nazionale  dell’ordine  degli  avvocati  e  il  Consiglio   nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;    

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 giugno 2015;    

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, effettuata l’11 settembre 2015, ai sensi del predetto articolo;                              

 Adotta il seguente regolamento:                                  

Art. 1                          

Ambito di applicazione      

1. Il presente decreto determina, a norma degli articoli 169-bis  e 179-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice  di  procedura civile, i compensi spettanti ai professionisti delegati di  cui  agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Ministro della  giustizia 15 maggio 2009, n. 80.                                    

Art. 2   Criteri  per  la  determinazione  del  compenso  nell’espropriazione forzata immobiliare      

1. Il compenso del professionista delegato  per  le  operazioni  di vendita di beni immobili  e’  determinato  sulla  base  dei  seguenti criteri:   a) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione e’ pari o inferiore a euro 100.000: 1)  per  tutte  le  attivita’  comprese  tra  il conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita, ivi  incluso  lo studio della documentazione depositata  a  norma  dell’articolo  567, secondo comma, del codice di procedura  civile,  spetta  un  compenso pari ad euro 1.000;  2) per tutte le attivita’ svolte successivamente alla redazione dell’avviso di vendita e fino all’aggiudicazione o  all’assegnazione, spetta un compenso pari ad euro 1.000;  3) per tutte le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di trasferimento della proprieta’,  spetta  un  compenso  pari  ad  euro 1.000;   4) per tutte le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di distribuzione della somma ricavata, spetta un compenso pari  ad  euro 1.000;

b) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione e’ superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000: 1)  per  tutte  le  attivita’  comprese  tra  il   conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita, ivi  incluso  lo studio della documentazione depositata  a  norma  dell’articolo  567, secondo comma, del codice di procedura  civile,  spetta  un  compenso pari ad euro 1.500;  2) per tutte le attivita’ svolte successivamente alla redazione dell’avviso di vendita e fino all’aggiudicazione o  all’assegnazione, spetta un compenso pari ad euro 1.500;  3) per tutte le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di trasferimento della proprieta’,  spetta  un  compenso  pari  ad  euro 1.500;  4) per tutte le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di distribuzione della somma ricavata, spetta un compenso pari  ad  euro 1.500;  

c) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione e’ superiore a euro 500.000:  1)  per  tutte  le  attivita’  comprese  tra  il   conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita, ivi  incluso  lo studio della documentazione depositata  a  norma  dell’articolo  567, secondo comma, del codice di procedura civile,  spetta  un  compenso pari ad euro 2.000;  2) per tutte le attivita’ svolte successivamente alla redazione dell’avviso di vendita e fino all’aggiudicazione o all’assegnazione, spetta un compenso pari ad euro 2.000; 3) per tutte le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di trasferimento della proprieta’,  spetta  un  compenso pari  ad  euro 2.000;  4) per tutte le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di distribuzione della somma ricavata, spetta un compenso pari  ad  euro 2.000.

 2. Quando le attivita’ di cui al  comma  1,  numeri  1),  2)  e  3) riguardano piu’ lotti, in  presenza  di  giusti  motivi  il  compenso determinato secondo i criteri ivi previsti puo’ essere liquidato  per ciascun lotto. Allo stesso modo si procede per  la  liquidazione  del compenso relativo alle attivita’ di cui al comma 1, numero 4), quando la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a piu’ debitori.  

3. Tenuto conto  della  complessita’  delle  attivita’  svolte,  il giudice dell’esecuzione puo’  aumentare  o  ridurre  l’ammontare  del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al  60 per cento.    

4. Al professionista delegato spetta un rimborso forfettario  delle spese generali in misura  pari  al  10  per  cento dell’importo  del compenso determinato  a  norma  del  presente  articolo,  nonche’  il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I  costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.  

 5. In ogni caso l’ammontare complessivo del compenso e delle  spese generali liquidato a norma del  presente articolo  non  puo’  essere superiore al 40 per cento del prezzo di aggiudicazione o  del  valore di assegnazione.

 6. In presenza di giustificati  motivi  sono  ammessi  acconti  sul compenso finale.  

7. Sono poste a carico dell’aggiudicatario o  dell’assegnatario  la meta’  del  compenso  relativo  alla  fase  di  trasferimento  della proprieta’,  nonche’  le  relative  spese   generali   e   le   spese effettivamente  sostenute  per  l’esecuzione  delle   formalita’   di registrazione, trascrizione  e  voltura  catastale.  In  presenza  di giustificati motivi,  il  compenso  a  carico  dell’aggiudicatario  o dell’assegnatario puo’ essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente.    

8. Quando il processo esecutivo e’ definito senza che il  bene  sia aggiudicato o assegnato, ai fini della liquidazione del  compenso  si tiene conto del prezzo previsto per l’ultimo esperimento  di  vendita ovvero, in mancanza, del valore di stima.    

Art. 3   Criteri  per  la  determinazione  del  compenso   nell’espropriazione   forzata di beni mobili iscritti nei pubblici registri      

1. Il compenso del professionista delegato  per  le  operazioni  di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri e’  determinato sulla base dei seguenti criteri:  1) per  tutte  le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di autorizzazione della vendita spetta un compenso pari ad euro 200; 2) per tutte le attivita’  svolte  nel  corso della fase  delle operazioni di vendita o di assegnazione, spetta un compenso  pari  ad euro 250;  3) per  tutte  le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di trasferimento della proprieta’, spetta un compenso pari ad euro 200;  4) per  tutte  le  attivita’  svolte  nel  corso  della  fase  di distribuzione, spetta un compenso pari ad euro 250.

2. Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore  di  assegnazione e’ superiore a euro 25.000 ma inferiore a 40.000 euro, il compenso di cui al comma 1 e’ raddoppiato.  

3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, ma  il  compenso  liquidato  non  puo’  essere  aumentato  in  misura superiore al 40 per cento.  

4. Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore  di  assegnazione del bene eccede l’importo di euro 40.000,00, il compenso e’ liquidato secondo i criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).  

5. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 6. In ogni caso, l’ammontare complessivo  del  compenso  e  delle  spese generali non puo’ eccedere la misura del 30 per cento del  prezzo  di aggiudicazione o del valore di assegnazione.    6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 7 e 8.                          

Art. 4  

Abrogazioni 1.

Il decreto ministeriale del 25 maggio 1999, n.  313,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  213  del  10 settembre 1999, e’ abrogato.            

Art. 5  Clausola di invarianza finanziaria      

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Legge Pinto: il modello di indennizzo predisposto dal Ministero della Giustizia

altIl ministero della Giustizia ha predisposto un modello provvisorio per richiedere gli indennizzi della legge Pinto, nell’attesa dei decreti previsti dalle legge di Stabilità 2016. Per ricevere il pagamento delle somme liquidate è necessario che il creditore rilasci all’amministrazione debitrice una dichiarazione attestante: la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo e l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso titolo, specificando l’ammontare degli importi che è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta. La dichiarazione, con la relativa documentazione, dovrà essere inviata alla Corte di Appello che ha emesso il decreto di condanna e che provvede al relativo pagamento. Di seguito il modello mod_pagamento_pinto.pdf

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’albo degli amministratori giudiziari

altE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.34 del 11/02/2016 il Decreto Ministero della Giustizia titolato “Modalità di tenuta e accesso all’Albo degli amministratori”. Si tratta del Regolamento per la tenuta con modalità informatica degli amministratori giudiziari. Di seguito il testo del provvedimento:
 
 
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 26 gennaio 2016
 
Modalita’ di tenuta ed accesso all’Albo degli amministratori.
 
IL DIRETTORE GENERALE
 per i sistemi informativi automatizzati
 
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante;
«Istituzione dell’Albo degli amministratori ai sensi dell’art. 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»;
Visto l’art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e Ministro dello sviluppo economico 19 settembre 2013, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2014, n. 19, con efficacia dal 19 marzo 2015, con il quale e’ stato adottato il «Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell’Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalita’ di sospensione e cancellazione dall’Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2010 – Supplemento ordinario n. 8, recante il Codice dell’amministrazione digitale;
 Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011), recante «Regolamento concernente le specifiche tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.
 24», come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2012 n. 209 e dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 48;
 Visto il provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, 18 luglio 2011, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2011, recante «Specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le specifiche tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n.
24» come sostituito dal provvedimento 16/4/2014;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto interministeriale n. 160/2013, e rilevato che all’art. 3 comma 5 prevede che con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissate le specifiche tecniche per l’inserimento dei dati di cui al comma 2 e per l’accesso alla parte riservata;
 Rilevato che il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il previsto parere in data 2 dicembre 2015;
 
Decreta
 
Art. 1
 
Definizioni
 
Ai fini del presente decreto si intende; a) per «CAD»: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, e successive modificazioni; b) per «Albo»: l’Albo degli amministratori giudiziari di cui all’art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, istituito con decreto legislativo del 6 settembre 2011; c) per «Regolamento»: decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e Ministro dello sviluppo economico 19 settembre 2013, n. 160, recante disposizioni in materia di iscrizione nell’Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalita’ di sospensione cancellazione dall’Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia; d) per «Regole tecniche»: decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le specifiche tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24, e successive modificazioni; e) per «Specifiche tecniche»: il provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, 18 luglio 2011, come sostituito dal provvedimento 16/4/2014; f) per «PST»: portale dei servizi telematici il quale prevede delle stringenti regole di visibilita’ delle informazioni in funzione del ruolo che l’utente svolge nell’ambito dello specifico procedimento e, a tale scopo, e’ richiesta l’identificazione c.d. «forte», tramite token crittografico (smart card, chiavetta USB o latro dispositivo sicuro), del soggetto che accede al servizio; g) per «Richiedente»: il professionista che presenta la domanda d’iscrizione all’Albo; h) per «Amministratore»: il professionista iscritto all’Albo degli amministratori giudiziari; i) per «Responsabile dell’Albo»: il direttore generale della giustizia civile, Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della Direzione Generale; j) per «ADN»: il sistema «Active Directory Nazionale» infrastruttura che consente di gestire su una unica anagrafica centralizzata gli utenti, i server applicativi e le postazioni di lavoro del Ministero della giustizia, garantendo cosi’ elevati livelli della gestione della sicurezza con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza degli accessi.
 
Art. 2
 
Modalita’ di tenuta e accesso all’albo
 
1) L’Albo e’ tenuto con modalita’ informatica, ai sensi dell’art 3, comma 1, del regolamento n. 160/2013, in conformita’ a quanto previsto dal CAD e dal presente decreto.
2) L’aggiornamento delle informazioni e’ curata dal Responsabile dell’Albo secondo il disposto dell’art. 2, comma 5, del regolamento n. 160/2013. L’aggiornamento avviene nei termini previsti all’art. 5, comma 2, regolamento n. 160/2013.
3) L’Albo e’ distinto in una «parte pubblica» e una «parte riservata».
4) La «parte pubblica» dell’Albo, di cui all’art. 3 del regolamento n. 160/2013, e’ consultabile sul sito istituzionale www.giustizia.it alla voce «Albo degli amministratori giudiziari» ed e’ composta da pagine web ad accesso libero. Le informazioni (dati identificativi dell’Amministratore – escluso il codice fiscale in quanto visibile solo a chi ha diritto ad accedere alla parte riservata – e indirizzo di posta elettronica certificata) sono pubblicate come dati di tipo aperto secondo le modalita’ di cui all’art. 52 del CAD.
5) La «parte riservata» dell’Albo, di cui all’art 3 comma 4 del regolamento n. 160/2013, e’ tenuta presso i Sistemi informatici del Ministero della giustizia con modalita’ idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati, in conformita’ a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
6) L’accesso alla «parte riservata» dell’Albo, da parte degli Amministratori, avviene, limitatamente ai soli dati che lo riguardano, mediante il sito pst.giustizia.it, previa identificazione informatica con le modalita’ di cui all’art. 6 delle specifiche tecniche.
7) Alla «parte riservata» dell’Albo e’ consentito l’accesso ai magistrati, ai dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari penali e delle segreterie delle Procure della Repubblica, nonche’ al direttore dell’Agenzia o ad un soggetto da quest’ultimo delegato. L’accesso avviene attraverso la rete del Ministero della giustizia, previa identificazione informatica attraverso ADN.
8) Per l’accesso alla «parte riservata» dell’Albo sono resi disponibili, ai soggetti indicati al comma 7, strumenti informatici, anche in cooperazione applicativa, che consentono la ricerca di informazioni e dati relativi alla sola attivita’ professionale presenti nel fascicolo informatico dell’Amministratore.
 
Art. 3
 
Modalita’ di presentazione della domanda d’iscrizione
 
1) Il soggetto che intende presentare domanda d’iscrizione all’Albo, una volta autenticato attraverso il PST, potra’ accedere alla sua «area riservata».
2) Il richiedente, attraverso la sua «area riservata», potra’ compilare la domanda d’iscrizione all’Albo in modo completamente informatizzato ed allegare i documenti. Gli allegati verranno associati alla domanda tramite bar-code.
3) La domanda e i suoi allegati, compilata dal richiedente con le modalita’ di cui ai precedenti commi, dovra’ essere scaricata dall’utente, sottoscritta digitalmente e inviata al sistema informatico per la sua trattazione in modalita’ on line.
4) I formati degli allegati associati alla domanda devono essere in formato PDF e la firma digitale deve essere in formato PAdES o CADES 5) Il richiedente, a seguito dell’invio della domanda, ricevera’ una comunicazione, mediante PEC, con l’indicazione del Responsabile del procedimento.
 
Art. 4
 
Procedimento per l’iscrizione
 
1. Al momento dell’invio della domanda telematica e dei suoi allegati si crea un fascicolo informatico che raccogliera’ i documenti e le copie informatiche dei documenti trasmessi dal Richiedente e quelli formati dal Responsabile dell’Albo. Il fascicolo informatico e’ tenuto secondo le disposizioni del regole tecniche e delle specifiche tecniche.
2. Il richiedente, attraverso l’«area riservata», potra’ procedere all’integrazione dei documenti richiesti dall’Amministrazione durante la fase istruttoria.
3. La difformita’ tra i dati inseriti sul sito e quelli trasmessi tramite sistema informatico comporta il rigetto della domanda.
4. A seguito del completamento della fase istruttoria, il sistema generera’ una PEC con cui viene informato il richiedente dell’esito del procedimento.
 
Art. 5
 
Modo di pagamento del contributo
 
1) Il pagamento del contributo di cui all’art. 7 lettera a) e c) del Regolamento e’ effettuato secondo le norme di cui all’art. 30 del decreto ministeriale n. 44/2011 e agli articoli 26, 27 e 28 delle specifiche tecniche. Per il pagamento va indicato il codice tributo 3531.
2) Il pagamento del contributo secondo le modalita’ indicate nella lettera a) art. 7 del Regolamento e’ effettuato tramite pagamento su conto corrente postale n. 001020172639 intestato alla Tesoreria di Viterbo provinciale di Roma con coordinate bancarie IBAN: IT62 B076 0114 5000 0102 0172 639. 3) Il pagamento del contributo secondo le modalita’ indicate nella lettera b) art. 7 del Regolamento e’ effettuato tramite versamento bancario intestato alla Tesoreria provinciale di Roma con coordinate bancarie IBAN: IT51B0100003245348011353100.
4) La ricevuta del versamento che comprova l’avvenuto pagamento del contributo per l’iscrizione, nelle forme previste dall’art 7 lettere a), b) e c), e’ inserita come allegato alla domanda di cui all’art. 3, comma 3, del presente decreto. La ricevuta del contributo annuale versato con nelle forme previste dall’art. 7 lettere a), b) e c) e’ inviata dall’Amministratore accedendo all’area riservata.
5) Per pagamento effettuato con le modalita’ di cui al comma 1 del presente articolo la ricevuta potra’ essere acquisita dall’Albo, in maniera automaticamente, dalla piattaforma dei pagamenti telematici.
 
Art. 6
 
Modalita’ per le comunicazioni all’Albo
 
1) Le comunicazioni al Responsabile dell’Albo da parte dell’Amministratore, di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del regolamento n. 160/2013, sono effettuate attraverso una sezione dedicata dell’area riservata.
2) Le comunicazioni al Responsabile dell’Albo, da parte dall’Autorita’ giudiziaria e dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, di cui all’art. 9 del regolamento n. 160/32013, sono effettuate tramite una interfaccia web dell’Albo o tramite cooperazione applicativa tra sistemi.
 
Art. 7
 
 Disposizioni sulla registrazione delle operazioni di accesso
 
1. Le operazioni di accesso al sistema informatico sono registrate in apposito file di log che contiene le seguenti informazioni;
 a. il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’accesso;
 b. il riferimento al documento prelevato o consultato (codice identificativo del documento nell’ambito del sistema documentale);
 c. la data e l’ora dell’accesso.
2. I suddetti file di log sono sottoposti a procedura di conservazione per cinque anni, e sono raccolti, con modalita’ tali da certificarne la non ripudiabilita’ e non modificabilita’, presso la Sala server nazionale della giustizia dove e’ installata l’applicazione.
3. I file di log sono resi disponibili a chi potra’ accedervi nelle forme di legge, previa approvazione da parte del Responsabile dell’Albo.
 
Roma, 26 gennaio 2016
 Il direttore generale: Licardo
 

Tabella dei diritti di copia per atti giudiziari

altDi seguito la tabella semplificata dei diritti di copia degli atti giudiziari: 

Diritti di Copia Autentica

NB: per le copie di atti dei giudici di pace i valori sono ridotti alla metà

N° Pagine Diritti Copie Non Urgenti Diritti Copie Urgenti
01 – 04 € 11,54 € 34,62
05 – 10 € 13,47 € 40,41
11 – 20 € 15,38 € 46,14
21 – 50 € 19,23 € 57,69
51 – 100 € 28,85 € 86,55
oltre 100 € 28,85 + € 11,54 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 € 86,55 + € 34,62 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

Diritti di Copia Senza Certificazione di Conformità

NB: per le copie di atti dei giudici di pace i valori sono ridotti alla metà

N° Pagine Diritti Copie Non Urgenti Diritti Copie Urgenti
01 – 04 € 1,44 € 4,32
05 – 10 € 2,88 € 8,64
11 – 20 € 5,76 € 17,28
21 – 50 € 11,54 € 34,62
51 – 100 € 23,07 € 69,21
oltre 100 € 23,07 + € 9,62 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 € 69,21 + € 28,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

Diritti di Copia su Supporto Diverso dal Cartaceo

(Quando è possibile conoscere il numero di copie)

N° Pagine Diritti Copie Semplici Diritti Copie Autentiche
1-4 € 0,96 7,69
5-10 € 1,92 8,98
11-20 € 3,84 10,25
21-50 € 7,69 12,82
51-100 € 15,38 19,23
Oltre le 100 € 15,38 + € 6,41 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 € 19,23 + € 7,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

Diritti di Copia su Supporto Diverso dal Cartaceo

(Quando non è possibile conoscere il numero di copie)

TIPO Supporto Diritti Copie semplici
Ogni cassetta fonografica 60 min o inferiore € 3,84
Ogni cassetta fonografica 90 minuti € 5,76
Ogni cassetta videofonografica 120 min o inferiore € 6,41
Ogni cassetta videofonografica 180 min € 7,69
Ogni cassetta videofonografica 240 min € 9,62
Ogni dischetto informatico 1,44 MB € 4,50
Ogni compact disc € 320,48

 

Processo tributario
 
Diritti di copia senza certificazione di conformità su supporto cartaceo:
Numero pagine Diritti di copia
1-4 1,50
5-10 3,00
11-20 6,00
21-50 12,00
51-100 25,00
Oltre 100 25,00 + 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

Diritti di copia con certificazione di conformità su supporto cartaceo:

Numero pagine Diritti di copia Certificazione di conformità Totale
1-4 1,50 9,00 10,50
5-10 3,00 9,00 12,00
11-20 6,00 9,00 15,00
21-50 12,00 9,00 21,00
51-100 25,00 9,00 34,00
Oltre 100 25,00 + 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 9,00 € 34,00 + € 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

 

Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67

 
altDi seguito pubblichiamo il Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 recante le “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016. 
 
 
Capo I – ABROGAZIONE DI REATI E MODIFICHE AL CODICE PENALE
 
Art. 1. Abrogazione di reati 
 
1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale: 
 
a) 485; 
b) 486; 
c) 594; 
d) 627; 
e) 647. 
 
Art. 2. Modifiche al codice penale 
 
1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) l’articolo 488  è sostituito dal seguente: «488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità material…
 
Capo II – ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI
 
Art. 3. Responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie 
 
1. I fatti previsti dall’articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita. 
 
2. Si osserva la disposizione di cui all’articolo 2947, primo comma, del codice civile. 
 
Art. 4. Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie 
 
1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: 
a) chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa; b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s’impossessa della…
 
2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori. 
 
3. Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. 
 
4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila: 
a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata; b) chi, abusando di u…
 
5. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4, si applicano anche nel caso in cui le falsità ivi previste riguardino un documento informatico privato avente efficacia probatoria. 
 
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo, nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti. 
 
7. Nei casi di cui al comma 4, lettere b) e c) del presente articolo, si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito. 
 
8. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera f), del medesimo articolo. 
 
Art. 5. Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie 
 
1. L’importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri: 
 
a) gravità della violazione; 
b) reiterazione dell’illecito; 
c) arricchimento del soggetto responsabile; 
d) opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione
delle conseguenze dell’illecito; 
e) personalità dell’agente; 
f) condizioni economiche dell’agente. 
 
Art. 6. Reiterazione dell’illecito 
 
1. Si ha reiterazione nel caso in cui l’illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un’altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo. 
 
2. Ai fini della presente legge, si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. 
 
Art. 7. Concorso di persone 
 
1. Quando più persone concorrono in un illecito di cui al presente capo, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso stabilita. 
 
Art. 8. Procedimento 
 
1. Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno. 
 
2. Il giudice decide sull’applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa. 
 
3. La sanzione pecuniaria civile non può essere applicata quando l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato nelle forme di cui all’articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo. 
 
4. Al procedimento, anche ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del presente capo. 
 
Art. 9. Pagamento della sanzione 
 
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile, nonché le forme per la riscossione dell’importo dovuto. 
 
2. Il giudice può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a otto. Ciascuna rata non può essere inferiore ad euro cinquanta. 
 
3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l’ammontare residuo della sanzione è dovuto in un’unica soluzione. 
 
4. Il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento. 
 
5. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa alcuna forma di copertura assicurativa. 
 
6. L’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi. 
 
Art. 10. Destinazione del provento della sanzione 
 
1. Il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto a favore della Cassa delle ammende. 
 
Art. 11. Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie 
 
1. Con apposito decreto del Ministro della giustizia sono adottate le disposizioni relative alla tenuta di un registro, in forma automatizzata, in cui sono iscritti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, per gli effetti di cui all’articolo 6. 
 
Art. 12. Disposizioni transitorie 
 
1. Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 
 
2. Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
 
Art. 13. Disposizioni finanziarie 
 
1. Con riferimento alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 12, valutate in euro 129.873,00 per l’anno 2016 e in euro 86.582,00 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede con quota parte dei risparmi derivanti dall’attuazione degli articoli 1 e 2. 
 

Udienze sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato

altIl COA di Roma ha reso noto che il Segretariato della Giustizia amministrativa del Consiglio di Stato, in considerazione che tutte le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato per l’anno 2016, terranno udienza pubblica e camera di consiglio nella giornata di giovedì, ha indicato con nota dell’11 gennaio 2016, i nuovi orari dei c.d. preliminari come segue: III Sezione, ore 9,00; IV Sezione, ore 9,30; V Sezione ore 10,00; VI Sezione ore 10,30.

PCT: specifiche tecniche per l’attestazione di conformità

altIn Gazzetta Ufficiale n.4 del 7/01/2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia 28 dicembre 2015 titolato “Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”. Con il nuovo provvedimento ministeriale vengono modificate alcune norme delle Specifiche Tecniche del 16 Aprile 2014  e per quanto interessa la conformità viene introdotto il nuovo articolo 19-ter titolato, appunto: “Modalita’ dell’attestazione di conformita’ apposta su un documento informatico separato”.  Il punto focale dell’articolo 19-ter è il seguente: “‘ … attestazione e’ inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformita’ nonche’ il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione e’ sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale …”. E’ stato definivamente chiarito che non è – per i casi più frequenti – necessario l’inserimento dell’impronta di HASH, quel particolare, mai chiarito a sufficienza, che aveva creato tanto scompiglio. La novità più rilevante, sul punto, è che andrà indicato il nome del file nella attestazione di conformità. Il comma 5 dell’art. 19-ter, tuttavia, rispolvera l’impronta di HASH nelle ipotesi residuali, non previste nei commi 2 e 3. Il comma 5, infatti, così  recita: “In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformita’ e’ inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformita’ e il riferimento temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014”. Non solamente, quindi, il codice HASH ma anche il riferimento temporale.
 
 
Di seguito il testo del Decreto del Ministero della Giustizia 28 dicembre 2015:
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 28 dicembre 2015
 
Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.
 
IL DIRETTORE GENERALE
dei sistemi informativi automatizzati
Visto il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante «misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2015, n. 192, s.o. n. 50);
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile convertito» convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante, «Facolta’ di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»;
Visto l’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita’ del sistema giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24;
 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge n. 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44 e successive modifiche;
Visto il provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia contenente le specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44;
Rilevata la necessita’ di integrare le specifiche tecniche di cui al provvedimento del 16 aprile 2014 in relazione a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
Acquisiti i pareri dell’Agenzia per l’Italia digitale e del Garante per la protezione dei dati personali;
 
Adotta
 
il seguente provvedimento;
 
Art. 1
 
Al provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, recante «Specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44», sono apportate le seguenti modificazioni;
 
1. All’art. 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti punti;
«cc) impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione di una opportuna funzione di hash.
 dd) funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da un documento informatico, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire il documento informatico originario e generare impronte uguali a partire da documenti informatici differenti.».
 
2. All’art. 14 e’ aggiunto il seguente comma;
«11. La busta telematica e’ conservata nel sistema documentale di cui all’art. 11 comma 2.».
 
3. Dopo l’art. 19-bis e’ aggiunto il seguente articolo;
«Art. 19-ter (Modalita’ dell’attestazione di conformita’ apposta su un documento informatico separato). – 1. Quando si deve procedere ad attestare la conformita’ di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione e’ inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformita’ nonche’ il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione e’ sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.
 2. Se la copia informatica e’ destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l’attestazione e’ inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonche’ del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lettera e.
 3. Se la copia informatica e’ destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica e’ destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma e’ inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
 5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformita’ e’ inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformita’ e il riferimento temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l’attestazione e’ sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata.
L’impronta del documento puo’ essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformita’ e’ inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilita’ del suo contenuto.
6. L’attestazione di conformita’ di cui ai commi precedenti puo’ anche riferirsi a piu’ documenti informatici.».
 
Art. 2
 
Il presente provvedimento acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici.
 
Roma, 28 dicembre 2015
Il direttore generale: Liccardo