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Giustizia Amministrativa: le istruzioni sull’accesso ai giudizi pendenti

altE’ stato pubblicato il 19 maggio, sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), un nuovo aggiornamento sulle modalità di utilizzazione del nuovo portale.
Il sito riporta che è in corso l’adeguamento delle modalità di accesso ai dati identificativi dei giudizi pendenti, contenuti nel nuovo sito web istituzionale della G.A., alle prescrizioni imposte dal D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dettate anche a tutela della parte e del proprio difensore.
In particolare, chiunque vi abbia interesse può ora accedere, senza necessità di previa autenticazione, ai dati essenziali identificativi delle questioni pendenti, resi in forma anonima. Sarà sufficiente selezionare la sede di interesse e digitare anno e numero del ricorso.
 
Di seguito le novità sulle modalità di accesso
 
TIPOLOGIE DI ACCESSO:
 
A) Accesso generalizzato ai dati essenziali identificativi delle questioni pendenti (Art.51 Codice Privacy)
 
Si avvisano i Sig.ri utenti che dalla data odierna chiunque vi abbia interesse potrà accedere, senza necessità di previa autenticazione, ai dati essenziali identificativi delle questioni pendenti, di cui all’art.56 comma 1 del CAD, resi in forma anonima.
A tal fine sarà sufficiente “CLICCARE” sulla sede di interesse (visualizzabile nella sezione “Attività Istituzionale”) e digitare il relativo anno e numero del ricorso.
 
B) Accesso dei difensori costituiti in giudizio
 
Si avvisano i Sig.ri Avvocati che, a decorrere dal 25 marzo 2014, è possibile accedere ai dati completi identificativi delle questioni pendenti inerenti ai ricorsi patrocinati, alle relative informazioni e agli atti processuali (ove depositati in via informatica) nonché alle copie uso studio dei provvedimenti giurisdizionali non oscurati, attraverso il “portale dell’avvocato”. A tal fine è necessaria la previa autenticazione del difensore attraverso il sito istituzionale della Giustizia Amministrativa seguendo le indicazioni ivi riportate.
 
I difensori, che abbiano proceduto alla richiesta di accreditamento e, per problemi vari, non riescano a portare a buon fine la procedura, devono inviare una e-mail (non PEC), all’indirizzo webmaster@giustizia-amministrativa.it, indicando il loro nominativo, la sede di preferenza, il codice fiscale e la casella pec fornita dall’ordine di appartenenza.
 
C) Accesso dei difensori ai dati relativi ai ricorsi depositati negli ultimi 60 giorni
 
Si avvisano gli avvocati difensori che, una volta accreditati sul “portale dell’avvocato”, tramite la funzione “ricorsi depositati” è’ possibile altresì accedere ai dati relativi alle questioni pendenti con riferimento a qualsiasi ricorso depositato negli ultimi 60 giorni e alle relative informazioni,comprensivo dell’identificativo delle parti. Tale accesso è in ogni caso consentito esclusivamente nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli artt.56 cad e 51 Codice privacy ed eventuali abusi sono suscettibili di sanzione secondo le vigenti disposizioni civili e penali.
 
D) Accesso dei difensori domiciliatari
 
Si avvisano i difensori che sono in corso gli adeguamenti tecnici del sistema per consentire l’accesso ai dati, relativi alle questioni pendenti pubblicati sul sito web anche agli avvocati domiciliatari ex art.25 c.p.a.
 
E) Accesso delle parti pubbliche e private
 
Si avvisano le parti pubbliche e private che abbiano interesse all’accesso ai dati completi delle questioni pendenti ai sensi dell’art.56, comma 1, CAD, che esso sarà reso possibile quanto prima anche attraverso il sito istituzionale, previo accreditamento, con le modalità che verranno rese note sul sito web della Giustizia Amministrativa.
 
Nelle more, le parti pubbliche o private, che ne abbiano interesse ai sensi delle disposizioni citate, potranno utilizzare la funzione di accesso ai dati principali in forma anonima (vedi sub A) oppure richiedere le informazioni relative ai dati identificativi dei giudizi agli UURRPP o alle Segreterie delle sedi giudiziarie presso cui pende il ricorso, previa identificazione e/o delega della parte, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del delegante.
 
F) Visualizzazione delle copie uso studio dei provvedimenti giurisdizionali
 
L’accesso alle copie uso studio dei provvedimenti giurisdizionali della Giustizia Amministrativa resi pubblici sul sito istituzionale della GA ai sensi dell’art.56 comma 2 CAD, che avviene attraverso il motore di ricerca e il link “Ufficio Studi”. Tale accesso non è sottoposto ad accreditamento ed è gratuito per l’Avvocato, il singolo cittadino e ciascun utente, limitatamente a finalità di consultazione privata e uso studio.