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Giustizia: dal 30 novembre sportello del cittadino presso gli Ordini forensi

altIl Consiglio nazionale forense ha approvato il Regolamento n. 2-R-2013 che disciplina le modalità di accesso allo Sportello del cittadino, che dovrà essere istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine per fornire un servizio, gratuito, di informazione e orientamento ai cittadini sulle prestazioni professionali e sul funzionamento della giustizia. L'Avvocatura si fa promotrice di una iniziativa importante con l'obiettivo di avvicinare la giustizia ai cittadini, sulla scia di quanto previsto dalla nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense (legge 247/2012). L'iniziativa concretizza così la funzione sussidiaria degli Ordini forensi e afferma il ruolo di garanzia e tutela dei cittadini che la Costituzione affida agli avvocati (funzione sociale) anche attraverso un' attività di "servizio" gratuito e organizzato. Sin da subito, e comunque non oltre il 30 novembre 2013, i Consigli dell'Ordine dovranno istituire nelle loro sedi lo Sportello del cittadino. Tempi e modalità di accesso sono state stabiliti dal CNF che oggi ha approvato il regolamento n. 2-R-2013 in attuazione dell'articolo 30 della legge 247/2012. "Il nuovo ordinamento forense restituisce l'Avvocatura al suo rilievo costituzionale legato al diritto fondamentale di difesa; l'Avvocatura interpreta questo ruolo essenziale per la giurisdizione anche prestando di un'attività di servizio a vantaggio e senza costi per la collettività", commenta il presidente del CNF Guido Alpa. Presso gli Sportelli, aperti nei locali dei Consigli dell'Ordine e secondo modalità organizzative che dovranno essere adeguatamente rese note al pubblico, i cittadini potranno rivolgersi, gratuitamente, ad avvocati per ottenere informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia. E' esclusa ogni attività di consulenza ed è vietata l' informazione sui giudizi pendenti. Inoltre, lo Sportello fornirà informazioni sulle caratteristiche delle prestazioni professionali e sulla loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso; sulle formalità necessarie relative al conferimento dell'incarico e sui diritti e gli obblighi che ne derivano; sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione. Le informazioni potranno riguardare gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento; i possibili tempi di un giudizio ed i criteri per la individuazione dei costi , anche conseguenti alla soccombenza; informazioni sulla difesa di ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato e quelle relative ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie, e i relativi vantaggi in termini di costi e tempi. Per garantire la qualità delle informazioni, gli avvocati a disposizione nello Sportello saranno iscritti un elenco, nell'ambito della materia di propria competenza e a condizione che siano in regola con tutti gli adempimenti disciplinari, formativi, amministrativi; l'elenco è tenuto dal Consiglio dell'Ordine e dovrà essere aggiornato. Il regolamento, al fine di evitare ogni ipotesi di accaparramento di clientela, prevede anche ferme incompatibilità per l'avvocato che ha fornito le informazioni e per i suoi vicini-parenti o colleghi di studio, prevedendo adeguati sistemi di controllo; il rifiuto immotivato di fornire il servizio o la mancata presenza dell'avvocato nel turno di riferimento senza valido motivo sono cause di esclusione dall'elenco. Il servizio è finanziato dalla categoria forense. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale www.consiglionazionaleforense.it ed entrerà in vigore il 4 maggio. (fonte: CNF)