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Il decreto ingiuntivo europeo – Un quadro generale

Impatto giuridico economico sullo scenario europeo

Uno degli scopi dell’Unione Europea è quello di prefiggersi come obiettivo la conservazione e lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per la realizzazione di tale spazio l’Unione Europea ha adottato, tra l’altro, delle misure in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
Tali misure sono volte ad una cooperazione giudiziaria agevole e snella e alla compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri e, facendo specifico riferimento, in tale contesto, agli ordini di pagamento e nel nostro caso, relativi all’ingiunzione di pagamento europeo.
Infatti, il recupero rapido ed efficace dei crediti che non sono oggetto di una controversia giuridica riveste un’importanza primaria per gli operatori economici dell’Unione europea, in quanto i ritardi di pagamento rappresentano una delle principali cause di insolvenza che preoccupa la sopravvivenza delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese, e che è all’origine della perdita di numerosi posti di lavoro nonché la distorsione di concorrenza nel mercato interno causata dallo squilibrio nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri.
Una procedura civile atta al recupero dei crediti adottato all’interno dell’Unione Europea è il decreto ingiuntivo europeo, che è disciplinato dal Regolamento UE n. 1896/2006. Esso garantisce parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l’Unione europea e tende ad accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati.
In effetti a tutti noi è già capitato di fare acquisti su Internet da un’azienda stabilita in un altro Stato membro diverso da quello nostro d’origine e cosa succede se tale acquisto non fosse andato a buon fine? Oppure di aver acquistato un computer in vacanza per scoprire, arrivati a casa, che non funziona? O ancora di avere affidato la ristrutturazione della casa di villeggiatura a un’impresa che non ha lavorato come doveva?
Stessa situazione potrebbe accadere anche per tutte quelle circostanze in cui si ha a che fare con paesi extraeuropei e viceversa. Cosa succede se un cittadino domiciliato o residente al di fuori dell’Unione Europea ha effettuato un acquisto in uno Stato membro dell’Unione Europea e viceversa si è reso conto che l’oggetto della vendita non è conforme all’acquisto? Sono classiche situazioni, queste, in cui di solito si va per vie legali.
L’Unione europea ha predisposto per tutti questi casi lo stesso strumento giuridico, cioè il Decreto Ingiuntivo Europeo. Infatti, esso può essere usufruito sia dai cittadini che dalle aziende appartenenti agli Stati membri della UE ed anche a paesi extraeuropei, proprio per la sua grande peculiarità di approccio al problema, come l’utilizzo di moduli standard che l’interessato deve redigere. La domanda deve riportare il nome e l’indirizzo delle parti (ricorrente e convenuto) e una descrizione del caso. Inoltre, deve dimostrare che la controversia è di natura transfrontaliera e descrivere le prove a sostegno della domanda. Il procedimento prosegue fino all’eventuale opposizione del debitore, nel qual caso non si tratta più di un credito non contestato e si può passare al rito ordinario secondo le norme di procedura civile interne dello Stato membro da cui è partita l’ingiunzione di pagamento.
Tale strumento è esteso solo alle cause civili e commerciali e non tratta né di diritto penale o diritto di famiglia, né di fallimenti o successioni. Non si applica alla Danimarca.