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In Gazzetta il regolamento Isvap per la liquidazione coatta delle imprese di assicurazione

altÈ stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 10 gennaio 2014 n. 7 il Regolamento 17 dicembre 2013 dell’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni “in materia di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione di cui al titolo XVI (misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione), capo IV (liquidazione coatta amministrativa) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 4)”. 

            L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI      Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle assicurazioni;    Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive modificazioni  ed  integrazioni,   approvativo   del   Codice   delle Assicurazioni Private;    Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, come  modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, recante la riforma organica  della  disciplina  delle  procedure  concorsuali  a   norma dell'art. 1, comma quinto, della legge  14  maggio  2005,  n.  80,  e successive  modifiche  le  cui  disposizioni,  se  compatibili,  sono applicabili alle liquidazioni coatte amministrative delle imprese  di assicurazione ai sensi dell'art.  245,  comma  settimo,  del  decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  per  quanto  da  questo  non espressamente previsto;    Visto il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con modificazioni  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,   concernente disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con invarianza dei servizi ai cittadini,  istitutivo  dell'IVASS  ed,  in particolare, l'art. 13, comma 20, il quale prevede che rientra  nella competenza  esclusiva  del   Direttorio   integrato,   tra   l'altro, l'adozione di provvedimenti a carattere normativo;    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato  lo  Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;    Considerata l'esigenza di favorire  lo  snellimento  e  il  miglior svolgimento delle procedure  di  liquidazione  coatta  amministrativa soggette  alla  vigilanza  dell'IVASS   e   gia'   disciplinate   dal regolamento dell'ISVAP n. 8/2007, che pertanto viene abrogato;    Tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica;    Vista la delibera assunta dal Direttorio integrato dell'IVASS nella seduta del 17 dicembre 2013  con  la  quale  e'  stato  approvato  il presente regolamento,                                   Adotta                          Il seguente regolamento:                                   Art. 1                               Fonti normative       1. Il presente Regolamento e' adottato  ai  sensi  degli  articoli 250, commi secondo, terzo e quarto, 253,  comma  quinto,  257,  comma primo e 263, comma primo, del decreto legislativo 7  settembre  2005, n. 209.  
                                Art. 2                                 Definizioni       1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:      a) «conti liberi»: i  conti  bancari  e  postali  intestati  alla liquidazione che accolgono le disponibilita' liquide  destinate  alle esigenze della gestione corrente;      b) «conti vincolati»: i conti  intestati  alla  liquidazione  che accolgono le disponibilita' liquide diverse ed ulteriori  rispetto  a quelle di cui alla lettera a) e che sono soggetti per  ogni  utilizzo al parere motivato del comitato di sorveglianza  ed  alla  preventiva autorizzazione  dell'IVASS,  per  gli  importi  eccedenti  i   limiti prestabiliti;      c) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;      d) «ente di gestione fiduciaria»: l'ente di cui all'abrogato art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  1959,  n. 449, comunque denominato e costituito, che ha per oggetto la gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi,  corrispondendo  utili  sulla gestione;      e) «Fondo di garanzia per le  vittime  della  strada»:  il  Fondo costituito presso la CONSAP e previsto dagli articoli 283 e  seguenti del decreto;      f) «IVASS»  o  «Istituto»:  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle assicurazioni»;      g) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio  2006,  n.  5,  dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, e del d.l.  22  giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, e  successive modifiche;      h) «organi della procedura»: il  commissario  liquidatore  ed  il comitato di sorveglianza preposti, rispettivamente, alla gestione  ed al controllo della liquidazione;      i)  «restrizione  di  ipoteca»:  la  limitazione  dell'iscrizione dell'ipoteca a una parte dei beni;      j) «riduzione di ipoteca»: la riduzione della somma per la  quale e' stata effettuata l'iscrizione dell'ipoteca;      k) «Stato membro»: uno Stato membro  dell'Unione  europea  o  uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,  come  tale  equiparato allo Stato membro dell'Unione europea.  
                                Art. 3                           Ambito di applicazione       1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si  applicano  a tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa:      a) delle imprese di assicurazione e di riassicurazione  con  sede in Italia;      b) di sedi secondarie in Italia di imprese di  assicurazione  con sede in uno Stato terzo e di imprese di riassicurazione con  sede  in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;      c) delle societa' che  hanno  esercitato,  senza  disporre  della relativa  autorizzazione,  l'attivita'  di  un   ente   di   gestione fiduciaria.    2. Le  medesime  disposizioni  si  applicano,  nei  limiti  di  cui all'art. 265 del  decreto,  alle  procedure  di  liquidazione  coatta amministrativa di imprese non autorizzate.    3. Alle procedure in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto non si applica l'art. 24 del presente Regolamento.  

Sezione I

Direttive per lo svolgimento della procedura

                                Art. 4                              Principi generali      1.  Nello  svolgimento  delle  operazioni  della  liquidazione   il commissario liquidatore si attiene a criteri  di  economicita'  della gestione,  valuta  il  rapporto  costi-benefici   delle   operazioni, provvede agli adempimenti e persegue le finalita' della procedura con la necessaria sollecitudine, anche avuto riguardo alla durata del suo incarico ai sensi degli articoli 246, comma primo e 341, comma  primo del decreto e si conforma alle direttive di cui al presente capo.  
                                Art. 5            Atti soggetti ad autorizzazione preventiva dell'IVASS      1.  Fatte  salve   le   disposizioni   di   legge   che   prevedono l'autorizzazione preventiva dell'IVASS per il compimento  di  singole operazioni, il  commissario  liquidatore  sottopone  alla  preventiva autorizzazione dell'Istituto i seguenti atti:      a) apertura e chiusura di conti bancari e postali e  di  libretti di deposito bancari e postali;      b) disinvestimento anticipato di titoli di stato;      c) trasferimento di disponibilita' liquide dai conti vincolati ai conti liberi destinati alle esigenze della  gestione  corrente  della procedura qualora di ammontare mensile superiore a 50.000 euro o  per un eventuale maggior importo che verra'  determinato  dall'IVASS  per ciascuna liquidazione con apposita comunicazione;      d) prelievo dai conti vincolati  di  disponibilita'  liquide  per pagamenti da effettuare a terzi;      e) nomina di suoi collaboratori per lo svolgimento, sotto la  sua responsabilita', di attivita' in favore della  liquidazione,  rinnovo dei relativi incarichi, determinazione, in ogni caso per  un  periodo non superiore ad un anno, della durata dell'incarico e  dei  compensi professionali;      f) nomina di legali nei giudizi promossi dalla liquidazione e  di professionisti  per  prestazioni  da  svolgere  nell'interesse  della procedura e determinazione dei relativi compensi,  nel  caso  in  cui questi siano di importo,  anche  stimato,  superiore  a  50.000  euro ovvero di valore indeterminato.  Qualora  piu'  professionisti  siano incaricati per la stessa pratica, i relativi compensi sono sommati ai fini del limite prima indicato;      g) nomina di legali nei giudizi avviati da  terzi  nei  confronti della liquidazione e determinazione dei relativi compensi,  nel  caso in cui questi siano di importo, anche  stimato,  superiore  a  50.000 euro ovvero di  valore  indeterminato.  Qualora  piu'  professionisti siano incaricati per la stessa  pratica,  i  relativi  compensi  sono sommati ai fini del limite prima indicato;      h)  spese  della  liquidazione,  comprese  quelle  relative  agli incarichi professionali di cui alle lettere f) e g),  se  di  importo singolo, anche stimato, superiore a 50.000 euro. Qualora correlate  a prestazioni periodiche o a  carattere  continuativo,  le  spese  sono sottoposte ad autorizzazione se di importo complessivo su base  annua superiore a 50.000 euro;      i) vendita di immobili;      l)  vendita  di  titoli   acquistati   dall'impresa   prima   del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa  e  di  quote  di societa' controllate, qualora il loro valore sia superiore  a  50.000 euro;      m) vendita di beni mobili in blocco e di singoli beni  mobili  di valore stimato superiore a 50.000 euro;      n) locazione a terzi di immobili di proprieta' della liquidazione e locazione da parte della liquidazione di immobili di terzi, nonche' eventuale rinnovo dei contratti di locazione medesimi.    2. Con riguardo alle procedure aperte  successivamente  all'entrata in vigore del presente Regolamento il commissario liquidatore,  nella fase di primo avvio delle  operazioni  e  per  comprovati  motivi  di necessita' ed urgenza, in deroga a quanto stabilito negli articoli 5, comma  primo,  lettera  a)  e  20,  comma  secondo,  puo'  provvedere all'apertura di conti bancari  e  postali,  nonche'  di  libretti  di deposito bancari e postali, salvo richiedere successiva  approvazione al comitato di sorveglianza e all'IVASS.  
                                Art. 6                  Gestione delle disponibilita' finanziarie      1. Il commissario liquidatore effettua le operazioni di deposito  e di investimento delle disponibilita' finanziarie  della  liquidazione per il tramite di banche autorizzate, compresi sportelli banco  posta che dispongano di  adeguata  presenza  di  sportelli  sul  territorio nazionale e siano dotate di adeguata consistenza di patrimonio  e  di struttura.    2. Per ciascuna procedura il commissario liquidatore  utilizza,  di norma, due distinti conti accesi presso i soggetti di  cui  al  comma primo e scelti previa valutazione e comparazione dei servizi offerti, tenendo anche conto delle specifiche esigenze della liquidazione:      a) il conto libero, che accoglie  le  disponibilita'  finanziarie destinate alle esigenze correnti della liquidazione e  che  non  puo' avere in nessun momento una giacenza superiore a 750.000 euro;      b)  il  conto  vincolato,  che  e'  alimentato   dalle   restanti disponibilita' liquide della procedura, il cui utilizzo  e'  soggetto al parere motivato del comitato di sorveglianza  ed  alla  preventiva autorizzazione   dell'IVASS   con   esclusione    delle    operazioni d'investimento in titoli di stato e delle operazioni di trasferimento fondi sul conto libero di importi pari  o  inferiore  a  50.000  euro mensili nonche' di quelle pari  o  inferiori  all'eventuale  maggiore importo che verra' determinato per ciascuna liquidazione con apposita comunicazione dell'IVASS;    3. Il commissario liquidatore autorizzato a  procedere,  anche  per conto del Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della  strada,  alla liquidazione dei danni derivanti dalla  circolazione  dei  veicoli  a motore e dei natanti, puo' utilizzare, in aggiunta ai  due  conti  di cui al comma secondo, un terzo conto acceso presso una  delle  banche indicate dallo stesso Fondo e  soggetto  alla  disciplina  del  conto libero.    4.  Per  documentate  necessita'  della  procedura  il  commissario liquidatore puo' richiedere  all'IVASS  in  via  eccezionale,  previo parere del comitato di  sorveglianza,  autorizzazione  ad  utilizzare ulteriori conti, sia liberi sia vincolati.    5. Con le disponibilita' liquide  di  cui  al  conto  vincolato  il commissario  liquidatore  puo',   senza   preventiva   autorizzazione dell'IVASS, effettuare operazioni di investimento soltanto in  titoli di Stato di durata non superiore ad  un  anno.  I  titoli  acquistati saranno inseriti in un  conto  deposito  titoli  collegato  al  conto vincolato.    6. Nei  casi  in  cui  e'  prevista  la  preventiva  autorizzazione dell'IVASS  per  l'utilizzo  del  conto  vincolato,  il   commissario liquidatore presenta  istanza  motivata  all'Istituto,  indicando  le ragioni dell'utilizzo, gli estremi di riferimento  del  conto  ed  il soggetto depositario; nel caso in cui si  tratti  di  operazioni  che interessano anche i conti liberi, il commissario liquidatore  riporta nella medesima istanza i riferimenti  bancari  o  postali  dei  conti stessi.    7. L'IVASS, nei casi  indicati  nel  precedente  art.  5,  rilascia l'autorizzazione  all'utilizzo  delle  somme  depositate  nel   conto vincolato, ovvero al trasferimento  delle  somme  medesime  ad  altro conto della  procedura,  con  comunicazione  diretta  al  commissario liquidatore ed ai soggetti depositari interessati all'operazione.    8.  L'eventuale  disinvestimento  totale  o  parziale  dei   titoli acquistati prima della loro scadenza e'  subordinato  al  parere  del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione preventiva  dell'IVASS. Alla  scadenza  naturale  dei  titoli  il  relativo  controvalore  e' accreditato sul conto vincolato. Il commissario liquidatore trasmette all'Autorita' copia della documentazione relativa  all'operazione  di acquisto, compresa l'indicazione delle  relative  commissioni,  o  di disinvestimento anticipato entro 10  giorni  dal  pervenimento  della documentazione stessa.    9.  Il  commissario  liquidatore  informa   gli   enti   depositari dell'esistenza dei vincoli autorizzatori IVASS  di  cui  al  presente articolo e delle disposizioni ivi contenute in merito alla  tipologia degli investimenti consentiti, all'utilizzo delle somme depositate ed alle  modalita'  di  rilascio  della  relativa  autorizzazione,   ove prevista.    10.  Il  commissario  liquidatore  procede  ad  effettuare  riparti parziali o ad erogare acconti in favore dei creditori, fermi i limiti di  legge,  ogni  qualvolta  lo  stato  della  procedura  nonche'  le disponibilita' liquide lo consentano e  sempreche'  la  distribuzione risulti di significativo ammontare  per  le  categorie  di  creditori interessate all'erogazione.  
                                Art. 7                             Mezzi di pagamento      1. Il mezzo ordinario e normale di pagamento,  tanto  per  i  terzi debitori della procedura quanto per il commissario liquidatore, e' il bonifico bancario o postale.  Qualora  si  tratti  di  incassi  della liquidazione il bonifico e' effettuato a favore  del  conto  corrente intestato alla liquidazione medesima; per i  pagamenti  disposti  dal commissario liquidatore il bonifico e' effettuato sul conto  corrente dell'avente diritto. In ambedue i  casi  e'  specificata  la  causale dell'operazione.    2. Per i pagamenti a terzi o per gli  incassi  della  procedura  di importo compreso tra 3.000 e 6.000 euro puo'  essere  utilizzato,  in alternativa al bonifico bancario o  postale,  l'assegno  circolare  o l'assegno  postale  vidimato  intestato,  rispettivamente,  al  terzo creditore  e  al  commissario  liquidatore  nella  qualita',   ovvero direttamente alla liquidazione.    3. Per i pagamenti a terzi e per gli  incassi  della  procedura  di importo inferiore a  3.000  euro  puo'  essere  utilizzato  l'assegno bancario o postale, intestato come previsto al comma secondo.    4. Il pagamento in contanti, non consentito per gli  incassi  della procedura,  puo'  essere  effettuato  dal   commissario   liquidatore soltanto in via eccezionale e per importi non superiori  a  200  euro per singola operazione. Il medesimo  vincolo  sussiste  nel  caso  di pagamenti frazionati di importo inferiore a 200 euro ma riconducibili alla stessa operazione.    5. Nelle vendite immobiliari e' utilizzato l'assegno circolare  per le somme  incamerate  dalla  liquidazione.  L'assegno,  intestato  al commissario liquidatore nella qualita' o direttamente alla procedura, e' utilizzato sia  per  il  versamento  della  cauzione  sia  per  il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario. Le somme rivenienti dalla vendita sono depositate dal commissario  liquidatore sul conto corrente bancario vincolato.  
                                Art. 8                          Affidamento di incarichi      1. Gli incarichi sono affidati tenendo conto delle  caratteristiche della  procedura,  della  sua  complessita'  e  della  qualificazione professionale degli organi liquidatori.    2.  L'attribuzione  di  incarichi,  con  esclusione  di  quelli  di assistenza  e  difesa  in  procedimenti   giudiziari,   deve   essere subordinata alla ricorrenza di questioni e argomenti  non  rientranti tra le specifiche professionalita' degli organi  nominati  dall'IVASS ovvero  che  per  ragioni  di  qualita'  o  quantita'  richiedano  il contributo di ulteriori capacita' e competenze.    3. Al fine di garantire l'idoneita' degli affidatari e di contenere gli oneri a carico delle liquidazioni, gli  incarichi  devono  essere attribuiti  a  soggetti  esperti  o  a  societa'  di  consulenza   di comprovata capacita' nello specifico settore oggetto di interesse.    4. Al  fine  di  evitare  situazioni  di  potenziale  conflitto  di interessi,  non  possono  di  norma  essere  conferiti  incarichi   a professionisti o societa'  di  consulenza  con  i  quali  gli  organi nominati e gli ex esponenti aziendali si trovino o si  siano  trovati in relazione d'affari, ne' a soggetti o a societa' di  consulenza,  i cui organi di vertice ovvero  i  cui  proprietari,  siano  parenti  o affini entro il quarto grado degli organi nominati nonche'  degli  ex esponenti aziendali.    5. Nel caso di attribuzione di piu' incarichi della  stessa  natura nel corso della  procedura  e'  necessario  seguire  un  criterio  di rotazione  degli  affidatari  evitando  l'attribuzione  di  incarichi multipli ad un unico soggetto, fatte salve le  eventuali  sinergie  o affinita' di questioni  o  il  realizzo  di  economie  di  scala  che giustifichino il reiterato conferimento.    6. Nel caso di incarichi,  anche  di  patrocinio  in  giudizio  e/o assistenza legale, aventi  carattere  seriale,  gli  organi  nominati potranno attribuire il mandato ad un unico  soggetto,  ove  cio'  sia giustificato da ragioni di efficienza ed efficacia e  si  traduca  in una riduzione di costi per la procedura.    7. I commissari liquidatori non possono:      salvo  l'opportunita'  di  realizzare  comprovate  sinergie   fra diverse  procedure  nell'interesse  del  ceto  creditorio  e   previa autorizzazione  dell'IVASS,  conferire  incarichi  professionali   ai commissari e ai componenti dei  comitati  di  sorveglianza  di  altre imprese assicurative o bancarie poste in  liquidazione  coatta.  Tale divieto si estende ai familiari fino al  quarto  grado  dei  soggetti facenti parte degli organi liquidatori, ai loro collaboratori o altri soggetti con cui sono o sono stati in rapporti di affari;      attribuire incarichi professionali a soggetti che  gia'  svolgono attivita' di collaborazione e  consulenza  per  la  liquidazione  con carattere continuativo. Anche in questo caso il divieto si estende ai familiari fino al quarto grado dei  consulenti  o  collaboratori,  ai collaboratori di essi e agli altri soggetti con cui i medesimi sono o sono stati in rapporti di affari.    8. Il commissario liquidatore determina i compensi  da  riconoscere tenendo conto del principio di contenimento dei costi della procedura e  dell'intervenuta  abrogazione  delle  tariffe  delle   professioni regolamentate nel sistema  ordinistico.  Il  commissario  liquidatore sottopone  la  misura  dell'onorario  al  parere  del   comitato   di sorveglianza e all'autorizzazione dell'IVASS, nei limiti  di  cui  al presente Regolamento.    9. In  ogni  caso  i  compensi  riconosciuti  non  potranno  essere superiori,  salvo  preventiva  autorizzazione  dell'IVASS,  a  quelli previsti nel decreto del Ministero  della  Giustizia  del  20  luglio 2012, n. 140.  
                                Art. 9                            Locazione di immobili      1. Il commissario liquidatore privilegia in via generale la  celere vendita all'asta degli immobili liberi da vincoli locativi  e  valuta adeguatamente i casi nei quali puo' risultare opportuno concedere  in locazione a terzi immobili di proprieta' della liquidazione. In  ogni caso, l'eventuale contratto di locazione e' stipulato a condizioni  e prezzi di mercato.    2. In caso di locazione da parte della liquidazione di immobili  di proprieta' di terzi, il commissario liquidatore valuta  le  effettive esigenze locative della procedura ed i connessi costi, avendo cura di contenerne quanto piu' possibile la misura.  
                                Art. 10                            Informativa all'IVASS      1. Il commissario  liquidatore  trasmette  all'IVASS,  dopo  averlo preventivamente sottoposto  al  comitato  di  sorveglianza,  l'elenco analitico delle spese della  liquidazione,  di  qualunque  natura  ed ammontare, ivi comprese le uscite per pagamenti di acconti e  riparti ai creditori, sostenute in ciascun trimestre  nonche'  degli  incassi effettuati  nel  trimestre  medesimo,  mediante  compilazione  di  un prospetto riassuntivo corredato di prospetti di dettaglio redatti  in conformita'  agli  schemi  di  cui  all'allegato  n.  1  al  presente Regolamento.    2. Il comitato di sorveglianza da' atto dell'avvenuta comunicazione da parte del commissario liquidatore  dell'elenco  di  cui  al  comma primo nel  verbale  della  riunione  nella  quale  e'  effettuata  la relativa consegna e annota le eventuali osservazioni  o  rilievi  nel verbale medesimo o in quello immediatamente successivo.    3. I prospetti di cui al comma primo sono corredati  da  copia  dei conti deposito titoli  e  degli  estratti  conto  bancari  e  postali riportanti gli addebiti relativi alle spese e gli accrediti  per  gli incassi effettuati nello stesso  trimestre  nonche'  da  copia  della documentazione giustificativa delle  spese  se  di  importo  unitario superiore a 5.000 euro, ovvero nel caso di  pagamenti  frazionati  di importo  inferiore  a  5.000  euro   effettuati   nel   trimestre   e riconducibili alla stessa operazione. I commissari liquidatori  danno disposizioni alle banche presso le quali intrattengono conti correnti o conti deposito titoli di trasmettere, anche per via telematica, con cadenza mensile copia degli estratti conto all'IVASS.    4. I documenti di cui ai commi primo e  terzo  sono  trasmessi  dal commissario liquidatore all'IVASS  entro  60  giorni  dalla  fine  di ciascun trimestre di riferimento.    5.  Il  commissario  liquidatore  da'  riscontro   alle   richieste dell'IVASS in merito agli  atti  della  gestione  liquidatoria  e  in ordine all'andamento della procedura entro 30 giorni dal  ricevimento della richiesta, salvo diverso termine assegnato dall'Istituto.    6. In applicazione dell'art. 250, comma  quarto,  del  decreto,  le relazioni sull'andamento della liquidazione da  inviare  all'Istituto avranno una cadenza semestrale (30 giugno e 31  dicembre  di  ciascun anno). Tutti i  riferimenti  al  periodo  trimestrale  contenuti  nei modelli e nelle istruzioni di compilazione  nonche'  nelle  circolari ISVAP n. 540193/5 del 21 gennaio 1985, n. 541469/5 del 4 aprile  1985 e n. 943335/12/5 del 25 agosto 1999 devono  intendersi  sostituiti  e riferiti ad un periodo semestrale.    7. In sede di resoconto semestrale,  oltre  alla  compilazione  dei modelli, andra' predisposta una relazione concernente in dettaglio le principali attivita' gestionali svolte nel periodo e il programma  di attivita'  relativo   al   semestre   successivo,   evidenziando   le problematiche   particolari   incontrate   nella   conduzione   della procedura, le difficolta' che impediscono di addivenire ad una rapida conclusione del mandato e le iniziative che si intendono assumere per accelerare i tempi di chiusura della liquidazione.    8. Al fine di disporre di un quadro complessivo ed esauriente dello stato della procedura, unitamente alla relazione semestrale, dovranno essere forniti i seguenti ulteriori dati:      elenco dei dipendenti,  se  ancora  presenti,  con  l'indicazione della qualifica, dell'incarico svolto;      elenco dei contratti di consulenza, dei contratti a progetto o di altri rapporti di collaborazione  con  l'indicazione  della  data  di inizio del contratto, dell'ultimo rinnovo, del compenso corrisposto e del settore di attivita';      elenco dei crediti vantati nei confronti  degli  assicurati,  ove ancora da recuperare, raggruppati per gruppi omogenei;      elenco  delle  posizioni  creditorie  verso  agenti   ancora   da recuperare,  con   l'indicazione   della   tipologia   del   credito, dell'ammontare della sorte dovuta, degli  interessi  maturati,  dello stato delle azioni giudiziarie intraprese, precisando la  data  della piu' prossima udienza di trattazione;      elenco dei crediti verso coassicuratrici, ancora  da  recuperare, raggruppati per singola impresa con  indicazione  dello  stato  delle relative pratiche di recupero;      elenco dei trattati di riassicurazione,  in  relazione  ai  quali esistono crediti ancora da recuperare, con l'indicazione dei relativi saldi e dello stato della pratica di recupero avviata;      elenco di tutte le altre posizioni creditorie  da  recuperare  di singolo ammontare superiore a euro  10.000  con  l'indicazione  della situazione corrente della pratica;      elenco delle cause di  opposizione,  di  impugnazione  e  tardive ancora in corso con l'indicazione della data della prossima udienza;      elenco degli attivi a copertura delle riserve tecniche alla  data del  provvedimento  di   liquidazione   coatta   amministrativa   con l'indicazione  del  valore  a   suo   tempo   attribuito   e   quello effettivamente realizzato e,  per  le  societa'  cui  si  applica  la normativa, le modifiche e  le  informative  previste  dall'art.  258, secondo comma, CAP.  
                              Art. 10-bis                                  Revisione      1. I commissari liquidatori, nell'interesse e a garanzia  del  ceto creditorio, anche a conferma del rispetto delle previsioni  contenute nel codice delle assicurazioni private e  nel  presente  Regolamento, possono  sottoporre  a  revisione  l'attivita'  liquidatoria,  previa autorizzazione  o  a  seguito  di  espressa   richiesta   dell'IVASS, avvalendosi di societa' specializzate operanti sul mercato.    2, L'attivita' di revisione puo' riguardare anche  singoli  aspetti dell'attivita' liquidatoria nonche' la sua efficacia sotto il profilo dell'analisi  costi-benefici,  fornendo  indicazioni  specifiche   in ordine alle eventuali incompletezze riscontrate e suggerimenti per il miglioramento della gestione.    3.  I  relativi  costi  saranno  a  carico  dell'impresa  posta  in liquidazione.  

Sezione II

Direttive in materia di liquidazione dell’attivo

                                Art. 11                          Liquidazione dell'attivo      1. Il commissario liquidatore, fatte salve le disposizioni di legge e quelle previste dal presente Regolamento in materia  di  preventiva acquisizione del parere  motivato  del  comitato  di  sorveglianza  e dell'autorizzazione dell'IVASS, si attiene alle direttive di cui alla presente sezione.    2. Entro il 30 novembre di ogni  anno  il  commissario  liquidatore comunica all'IVASS il programma di attivita' da realizzare nel  corso dell'anno successivo, che includa le azioni di  recupero  crediti  da intraprendere e l'elenco dei beni per i quali non  ritiene  possibile l'alienazione, motivandone adeguatamente le ragioni. Il programma  di attivita'  e'  corredato  dal  parere  motivato   del   comitato   di sorveglianza.    3. Per le liquidazioni aperte successivamente alla data di  entrata in vigore del decreto il programma di vendita di cui al comma secondo e' comunicato all'IVASS la prima volta entro sei  mesi  dall'apertura della procedura e successivamente entro il  30  novembre  di  ciascun anno.  
                                Art. 12                             Vendite di immobili      1. Il  commissario  liquidatore  provvede  con  sollecitudine  alle operazioni relative alla vendita dei beni immobili, con priorita' per quelli  non  concessi  in  locazione,  e  promuove  ogni   iniziativa necessaria a superare le circostanze che impediscono o ostacolano  la celere attivazione della procedura di vendita, provvedendo  in  tempo utile alla  disdetta  degli  eventuali  contratti  di  locazione.  Il commissario valuta anche la possibilita' e la convenienza di porre in vendita immobili concessi in locazione.    2. Il commissario liquidatore si rende parte attiva  ed  efficiente nello  svolgimento  degli  adempimenti  amministrativi  inerenti  gli immobili, inclusa la sollecitazione  dell'opera  dei  notai  o  degli studi tecnico-professionali eventualmente incaricati.    3. Gli adempimenti di cui al comma secondo sono effettuati prima di richiedere all'IVASS l'autorizzazione alla vendita dell'immobile.    4. Le vendite immobiliari sono effettuate  previa  acquisizione  da parte del commissario liquidatore di perizie  aggiornate  sul  valore dell'immobile sulla base di stime  giurate  effettuate  da  parte  di operatori esperti o dalla CONSAP.    In luogo delle predette valutazioni l'IVASS  potra'  richiedere  la stima  o   il   parere   di   congruita'   direttamente   all'Agenzia dell'Entrate. In tal caso rimangono a  carico  della  liquidazione  i costi della stima.    Nel caso non siano stati svolti esperimenti di  gara  nel  triennio precedente   alla   data   in   cui   viene    richiesta    all'IVASS l'autorizzazione alla nuova asta e si disponga solo  di  perizia  con data  anteriore  di  tre  anni  rispetto  a  quella  dell'istanza  di autorizzazione alla  vendita,  il  commissario  liquidatore  richiede l'aggiornamento  della  stima.  Qualora  il  commissario  liquidatore ritenga comunque di  richiedere  l'autorizzazione  all'IVASS  per  la vendita di un immobile la cui perizia sia anteriore di tre  anni,  ne indica in modo specifico le motivazioni nella relativa istanza.    5. Le vendite immobiliari sono di regola effettuate  mediante  gara dinanzi al notaio designato con il sistema delle offerte segrete.  Il relativo bando di gara e' predisposto in conformita' al testo base di cui all'allegato 2 al  presente  Regolamento.  Nel  caso  in  cui  il commissario  liquidatore,  ricorrendo  specifiche  esigenze,  intenda apportarvi  modifiche,  ne  illustra  adeguatamente  le   motivazioni nell'istanza di autorizzazione alla vendita presentata all'IVASS.    6. Il bando di gara, previamente sottoposto al parere del  comitato di  sorveglianza,  e'  allegato  alla   istanza   di   autorizzazione all'ISVAP, unitamente allo schema di avviso oggetto di  pubblicazione sulla stampa.    7. Non appena stabilita la data fissata per la gara, il commissario liquidatore ne da' immediata comunicazione all'IVASS. Entro 10 giorni dalla conclusione dell'asta il commissario  liquidatore  ne  comunica l'esito all'Istituto allegando copia del verbale di gara redatto  dal notaio designato ed indicando l'importo delle  spese  di  pubblicita' sostenute.    8. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle vendite di beni immobili di proprieta' delle societa' controllate.    9. Dopo l'espletamento di una gara  andata  deserta  potra'  essere conferito apposito incarico per la durata  di  3  o  6  mesi  ad  una primaria societa' di mediazione immobiliare  sulla  base  del  prezzo dell'asta andata deserta. Alla societa' di mediazione potranno essere riconosciute provvigioni nella misura massima del  3%.  Le  eventuali provvigioni a carico dell'acquirente non  potranno  mai  superare  la medesima percentuale del 3%.  
                                Art. 13                    Pubblicita' delle vendite immobiliari      1.  Gli  avvisi  di  gara  relativi  a  vendite  immobiliari   sono pubblicati sul sito web dell'IVASS, delle liquidazioni, su  siti  web specializzati  e/o  sui  quotidiani  di  informazione  locali  aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando  opportuno,  sui quotidiani di  informazione  nazionali  e,  se  del  caso,  anche  su giornali   ad   inserzioni   gratuite,   nell'ambito   degli    spazi appositamente  dedicati  alle  aste  giudiziarie  e/o  alle   vendite immobiliari.    2. La pubblicita' d'asta e' effettuata almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la  gara.  Gli  avvisi  di  pubblicita' devono essere adeguati nella forma e nelle modalita', avuto  riguardo al tipo e all'importanza dell'immobile oggetto di vendita.  Nel  caso di vendite plurime e contestuali  poste  in  essere  dal  commissario liquidatore con riferimento ad immobili di proprieta' di una  o  piu' liquidazioni (per imprese  appartenenti  al  medesimo  gruppo),  sono privilegiate forme di pubblicita' cumulative, tramite  inserzione  in un unico annuncio di piu' cespiti.    3.  Gli  uffici   della   liquidazione   forniscono   ai   soggetti interessati,  ove  richiesto,  tutte  le  informazioni   utili   alla formulazione dell'offerta di acquisto e consentono  la  visita  degli immobili da alienare.    4. L'annuncio pubblicitario, da effettuare  per  sunto  sulla  base degli elementi contenuti nel  bando  di  gara  depositato  presso  il notaio designato, riporta almeno i seguenti elementi:      a)   elementi   essenziali   dell'immobile   oggetto    dell'asta (ubicazione, tipologia, superficie, stato locativo, piano);      b) prezzo base;      c) data, luogo e nominativo del notaio che  curera'  l'esecuzione dell'asta;      d) precisazione che per le modalita' di vendita  e  per  le  piu' dettagliate condizioni di partecipazione  all'asta  faccia  testo  il bando di gara;      e) giorni in cui l'immobile puo' essere  visionato  anche  previo appuntamento;      f) recapiti per informazione e acquisizione del bando di gara.  
                                Art. 14            Vendite di titoli e di quote di societa' controllate      1.  La  vendita  dei  titoli  acquistati  dall'impresa  prima   del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e' sottoposta  al parere preventivo motivato del comitato di sorveglianza e, qualora il valore  di  mercato  o  di  perizia  sia  superiore  a  50.000  euro, all'autorizzazione dell'IVASS.    Ai fini della vendita, il liquidatore  assume  come  riferimento  i valori correnti di mercato ove esistenti, ovvero quelli risultanti da apposita perizia.    2. La  vendita  di  quote  di  societa'  controllate  e'  di  norma effettuata mediante gara con il sistema delle offerte segrete.  
                                Art. 15                           Vendite di beni mobili      1.  La  vendita  di  singoli  beni  mobili  e'  soggetta  a  parere preventivo motivato del comitato di  sorveglianza  nel  caso  in  cui siano di valore stimato superiore a 15.000  euro.  Se  il  valore  e' superiore a 50.000 euro o nel  caso  di  beni  mobili  in  blocco  la vendita e' sottoposta anche all'autorizzazione preventiva dell'IVASS.    2. Ai fini della vendita, il commissario  liquidatore  utilizza  di norma forme di pubblicita' gratuite o, comunque, di  costo  contenuto rispetto al  valore  dei  beni  da  vendere.  Dopo  aver  inutilmente esperito  due  tentativi  di  vendita  pubblicizzati  con  le   forme indicate, il secondo dei quali anche con riduzione del prezzo fino al 20% del valore stimato dei  beni,  il  commissario  liquidatore  puo' ricorrere nell'ordine:      a) alle trattative  private  sulla  base  dell'ultimo  prezzo  di vendita;      b) alla cessione al migliore offerente;      c)  in  caso  di  beni  privi  di  concreto  valore  commerciale, all'invio presso enti no profit o una pubblica discarica.  
                                Art. 16              Atti di cui all'art. 35 della legge fallimentare      1. Gli atti di cui all'art. 35 del regio decreto 16 marzo 1942,  n. 267, come modificato dall'art. 31 del decreto legislativo  9  gennaio 2006, n. 5 e dall'art. 3 del decreto legislativo 12  settembre  2007, n. 169, sono posti  in  essere  dal  commissario  liquidatore  previa acquisizione del parere motivato del  comitato  di  sorveglianza,  ad eccezione di quelli di cui all'art. 19 del presente Regolamento,  ove di importo non superiore a 50.000 euro; se di ammontare  superiore  a detto limite, o in presenza del  parere  contrario  del  comitato  di sorveglianza, il commissario  liquidatore  richiede  l'autorizzazione dell'IVASS.    2. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19.  
                                Art. 17                 Abbandono, rinuncia e riduzione di crediti      1. Il commissario liquidatore provvede  con  sollecitudine,  subito dopo l'apertura della procedura, ad avviare le iniziative di recupero dei  crediti  dell'impresa.  In  relazione   a   ciascuna   posizione creditoria valuta, prima dell'inizio dell'azione  giudiziaria  ed  ai fini dell'eventuale abbandono, della rinuncia o della  riduzione  del credito, l'esistenza di eventuali procedure concorsuali a carico  del debitore, la consistenza del patrimonio escutibile  del  debitore  in rapporto al  credito  della  liquidazione,  l'ammontare  del  credito stesso rapportato con i costi  da  sostenere  per  il  suo  recupero, l'eventuale   maturazione    della    prescrizione    del    credito, l'irreperibilita' del debitore accertata tramite indagini specifiche.    2. In ogni caso, l'eventuale abbandono, rinuncia  o  riduzione  del credito sono attuati dal commissario liquidatore previa compensazione ove possibile, totale o parziale,  con  i  crediti  per  i  quali  il debitore risulta ammesso o da ammettere allo stato passivo.    3. Qualora sia stata autorizzata dall'IVASS  la  corresponsione  di somme ai creditori a titolo di acconti o di riparti,  il  commissario liquidatore  provvede  a  trattenere  i  relativi  importi   sino   a concorrenza  dell'eventuale  credito  complessivamente  vantato   nei confronti del debitore ammesso o da ammettere allo stato passivo.    4. Nel caso in cui la liquidazione sia in  possesso  di  un  titolo esecutivo nei confronti del debitore il commissario liquidatore  puo' procedere all'abbandono, alla rinuncia e alla riduzione dei  crediti, senza iniziare l'azione esecutiva o abbandonando quella eventualmente gia' avviata, quando, in presenza di una o piu' delle circostanze  di cui  al  comma  primo,  accerti   l'impossibilita'   di   recuperare, totalmente o parzialmente, il credito  vantato  ovvero  giudichi  non conveniente per la  procedura,  in  termini  di  costi  e  tempi,  il recupero stesso.    5. Nel caso in cui l'attivita' di recupero del  credito  sia  stata affidata ad un legale, l'abbandono, la rinuncia e  la  riduzione  del credito sono posti in  essere  dal  commissario  liquidatore,  tenuto conto di quanto previsto al  comma  primo,  dopo  aver  acquisito  il parere motivato del legale medesimo.    6. L'abbandono, la rinuncia totale o parziale del credito e la  sua riduzione, nei casi di cui al  presente  articolo,  non  hanno  alcun valore legale di remissione nei confronti del debitore.  
                                Art. 18                                 Transazioni      1.  L'eventuale  transazione  del  credito  della  liquidazione  e' effettuata dal commissario liquidatore tenendo conto della situazione economico-patrimoniale del debitore, dell'importo da  questi  offerto in via transattiva in rapporto al credito complessivo, dell'entita' e dei tempi del pagamento in forma rateale eventualmente  proposto  dal debitore nonche' delle garanzie offerte, dei costi e tempi  necessari ad iniziare o proseguire azioni giudiziarie o esecutive di recupero e del loro possibile esito.    2.  Il  commissario  liquidatore,  nella  definizione  dell'accordo transattivo, tiene conto, ove possibile, anche  delle  somme  per  le quali il debitore risulta ammesso o da ammettere allo stato passivo.    3.  Nel  caso  di  trattati  di  riassicurazione   il   commissario liquidatore, senza  attendere  la  definizione  di  tutti  i  singoli sinistri da essi coperti, puo' procedere alla loro  chiusura  in  via transattiva,  anche  avvalendosi   della   consulenza   di   soggetti professionalmente  qualificati,  addebitando  al  riassicuratore   le riserve  sinistri,  opportunamente  valutate   dalla   procedura   ed eventualmente ridotte per tener  conto  dell'immediato  conseguimento della liquidita'. La riduzione delle riserve puo'  essere  consentita dal commissario liquidatore, previo parere favorevole del comitato di sorveglianza.  L'autorizzazione  dell'IVASS  e'  necessaria  per   le operazioni di importo superiore a 50.000 euro.    4. Nel caso in cui l'attivita' di recupero del  credito  sia  stata affidata ad avvocati o ad altri soggetti qualificati, il  commissario effettua la transazione dopo aver acquisito il loro parere motivato.  
                                Art. 19             Cancellazione, restrizione e riduzione di ipoteche      1. In relazione ai contratti di vendita  di  immobili  perfezionati dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione  coatta,  per  i quali il compratore abbia rilasciato  garanzia  ipotecaria  a  favore dell'impresa  stessa,  il  commissario  liquidatore,  ove  sia  stato interamente versato il prezzo pattuito e non esistano gli estremi per l'esercizio  di  eventuali  azioni   revocatorie,   puo'   rilasciare l'assenso alla cancellazione del relativo vincolo.    2. Nel caso in cui a margine dell'ipoteca iscritta a  favore  della compagnia liquidata, sia stata effettuata annotazione a favore  della massa degli assicurati  e  dei  terzi  aventi  diritto  in  forza  di provvedimento ministeriale o dell'IVASS, il commissario  liquidatore, intervenuto   il   provvedimento   dell'IVASS   che   autorizza    la Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  alla  cancellazione,  puo' rilasciare l'atto di assenso alla cancellazione  dell'ipoteca  a  suo tempo  iscritta  sempreche'  tutte  le  obbligazioni  derivanti   dal contratto sottostante siano state adempiute.    3. Nel caso di ipoteca  iscritta  su  immobili  dell'impresa  o  di annotazioni a margine a favore della massa  degli  assicurati  e  dei terzi  aventi  diritto  in  forza  di  provvedimento  ministeriale  o dell'IVASS, la relativa cancellazione, restrizione e  riduzione  sono disposte con provvedimento dell'Autorita'  su  istanza  motivata  del commissario liquidatore presentata dopo la  vendita  dell'immobile  e l'avvenuto incasso del relativo prezzo.    4. Nel caso di vincoli iscritti su beni  mobili  dell'impresa,  ivi compresi i titoli e le quote di societa' controllate, a favore  della massa degli assicurati  e  dei  terzi  aventi  diritto  in  forza  di provvedimento ministeriale o dell'IVASS, la relativa cancellazione e' disposta con provvedimento dell'Autorita'  su  istanza  motivata  del commissario liquidatore.  

Capo II

Comitato di sorveglianza

                                Art. 20                     Pareri del comitato di sorveglianza      1.  Nell'ambito  delle  funzioni  previste  dall'art.  250,   comma secondo, del decreto, al comitato di sorveglianza spetta  il  compito di controllare il regolare e celere corso  della  liquidazione  e  la rispondenza delle operazioni  compiute  dal  commissario  liquidatore alle finalita' perseguite e alle prescrizioni dell'IVASS, esercitando poteri di controllo attivo  e  costante  sugli  atti  della  gestione commissariale, in particolare su quelli di  natura  patrimoniale,  ed esprimendo un giudizio sulla legittimita', opportunita' e convenienza degli  atti  stessi,   nonche'   sull'adeguatezza   delle   procedure amministrative attuate dal commissario liquidatore.    2. Oltreche' nei casi previsti dalle disposizioni di cui al  Titolo XVI, Capo IV,  del  decreto,  il  comitato  di  sorveglianza  esprime preventivo parere motivato al commissario  liquidatore  con  riguardo agli atti di cui all'art. 5 del presente  Regolamento,  salvo  quanto indicato  al  comma  terzo,  nonche'  in  relazione   alle   seguenti operazioni:      a) trasferimento del portafoglio, totale  o  parziale,  ai  sensi dell'art. 257, comma terzo, del decreto;      b)  accensione  di  mutui,  effettuazione  di  altre   operazioni finanziarie  passive  e  costituzione  in   garanzia   di   attivita' aziendali, ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti  agli  aventi diritto, ai sensi dell'art. 257, comma quinto, del decreto;      c) delega a terzi, in casi  eccezionali,  per  il  compimento  di singoli atti, ai sensi dell'art. 250, comma settimo, del decreto;      d) proseguimento di operazioni in corso all'atto di  avvio  della liquidazione specificamente  individuate,  ai  sensi  dell'art.  245, comma sesto, del decreto.    3. Il parere di cui al comma secondo e' espresso  dal  comitato  di sorveglianza con riferimento  alle  operazioni  di  cui  all'art.  5, lettere f) ed h) nel caso in cui queste siano di importo superiore  a 15.000 euro e fino a 50.000 euro. In  presenza  di  parere  contrario espresso dal comitato  al  compimento  delle  operazioni  di  cui  al presente comma, il commissario liquidatore,  ove  lo  ritenga  invece necessario, ne informa l'IVASS e richiede, motivandone le ragioni, la relativa autorizzazione.    4. Il comitato di sorveglianza esprime preventivo  parere  motivato sui criteri di formazione  dell'elenco  dei  creditori  ammessi  allo stato passivo e delle somme riconosciute a ciascuno,  con  i  diritti relativi e  l'ordine  di  prelazione,  e  dell'elenco  dei  creditori esclusi, ai sensi dell'art. 252, comma settimo, del decreto,  nonche' sulle modifiche del registro degli attivi a copertura  delle  riserve tecniche e della sua composizione,  ai  sensi  dell'art.  258,  comma secondo, del decreto.    5. L'IVASS  puo'  sottoporre  al  preventivo  parere  motivato  del comitato di sorveglianza atti della gestione liquidatoria  o  singole questioni non previsti dalla legge e dal presente Regolamento.  
                                Art. 21                    Riunioni del comitato di sorveglianza      1. Il comitato di sorveglianza si riunisce  almeno  una  volta  per ogni trimestre. Alle riunioni partecipa il commissario liquidatore se richiesto dal presidente del comitato.    2. Le riunioni del comitato  di  sorveglianza  sono  riportate  nei relativi  verbali,  sottoscritti  dal  presidente  del  comitato.  Le riunioni possono essere convocate dal commissario  liquidatore  sulla base di un ordine del giorno trasmesso  ai  componenti  del  collegio almeno 5 giorni prima della riunione, e dal presidente  del  comitato stesso  laddove  lo  ritenga  opportuno  in  relazione  a  specifiche questioni da trattare.    3. I verbali  delle  riunioni  sono  conservati  nella  sede  della liquidazione  a  cura  del  presidente  e  sono  trasmessi  in  copia all'IVASS dal commissario liquidatore nei 10 giorni  successivi  alla data della riunione. In casi particolari di necessita' ed  urgenza  e su richiesta del commissario liquidatore, i componenti  del  comitato di sorveglianza senza necessita' di riunirsi possono  trasmettere  al commissario  liquidatore  il  loro  parere  sulle  materie  ad   essi sottoposte. Il parere espresso e' trascritto  nel  primo  verbale  di riunione utile.  
                                Art. 22                      Obblighi di informativa all'IVASS      1. Il comitato di sorveglianza segnala all'IVASS senza  indugio  le situazioni di irregolarita' della gestione liquidatoria  che  dovesse riscontrare nell'esercizio delle sue funzioni, nonche' gli ostacoli o impedimenti al celere andamento delle operazioni e le  disfunzioni  o inadeguatezze  delle  procedure  poste  in  essere  dal   commissario liquidatore. A tal fine il presidente del comitato di sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, altro componente del  comitato, trasmette all'IVASS una dettagliata relazione sui fatti  rilevati  il cui contenuto e' riportato  altresi'  nei  verbali  di  riunione  del comitato stesso.  

Titolo III

Informativa ai creditori della liquidazione

                                Art. 23         Informativa ai creditori sull'andamento della liquidazione      1. Ai sensi  dell'articolo  250,  comma  quarto,  del  decreto,  il commissario liquidatore predispone una informativa  per  i  creditori con cadenza  semestrale,  rispettivamente  al  30  giugno  ed  al  31 dicembre di ciascun anno, sull'andamento della procedura, secondo  lo schema riportato nell'allegato n. 3 al presente Regolamento.    2. Il commissario liquidatore trasmette all'IVASS l'informativa  di cui al comma 1 su supporto informatico entro il mese successivo  alle scadenze  temporali  previste.  L'informativa   e'   pubblicata   nel Bollettino dell'Istituto.  
                                Art. 24             Informativa ai creditori noti di altri Stati membri      1.  Ai  sensi  dell'articolo  253  del  decreto,   il   commissario liquidatore  fornisce  ai  creditori  noti  che  hanno  la  residenza abituale, il domicilio  o  la  sede  legale  in  altri  Stati  membri dell'Unione Europea le informazioni iniziali mediante avviso  redatto in conformita' allo schema, al contenuto  ed  alla  lingua  riportati nell'allegato n. 4 al presente Regolamento.    2. Il commissario liquidatore fornisce le informazioni  di  cui  al comma primo all'apertura della procedura e  senza  indugio,  mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare  all'ultimo indirizzo  noto  dei   singoli   creditori   risultante   agli   atti dell'impresa.  

Titolo IV

Esecuzione del concordato nella liquidazione

                                Art. 25              Direttive in materia di esecuzione del concordato      1. Il commissario liquidatore informa  l'IVASS  e  il  comitato  di sorveglianza in merito  ad  ogni  ipotesi  di  concordato  formulata, indicando i  tempi  previsti  per  l'avvio  e  la  conclusione  delle operazioni   preliminari   di   verifica   ai   fini   dell'eventuale presentazione della proposta di cui all'articolo  262,  comma  primo, del decreto.    2. Il  commissario  liquidatore  trasmette  all'IVASS,  non  appena ricevuta, la proposta di concordato formulata ai sensi di legge.    3. La proposta  di  concordato,  corredata  da  una  dettagliata  e motivata  relazione  illustrativa  del  commissario  liquidatore,  e' sottoposta  preventivamente  alla   valutazione   del   comitato   di sorveglianza. Il comitato esprime  il  suo  parere  motivato  in  una apposita relazione.    4. I documenti di cui al comma terzo sono  trasmessi  all'IVASS  ai fini    dell'eventuale    rilascio    dell'autorizzazione    prevista dall'articolo  262,  comma  primo,  del  decreto.  In  occasione  del rilascio   dell'autorizzazione   l'IVASS   indica   al    commissario liquidatore i quotidiani sui quali pubblicare l'avviso  dell'avvenuto deposito del quale da' notizia anche sul proprio sito internet e  nel Bollettino.    5. Divenuto esecutivo il concordato,  il  commissario  liquidatore, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintende  alla  sua esecuzione.  A  tal  fine   il   commissario   liquidatore   verifica costantemente il rispetto  di  tutti  gli  obblighi  concordatari  di esecuzione, con particolare riguardo al pagamento dei  creditori  nei tempi previsti e nella misura stabilita e al mantenimento o svincolo, anche parziale, delle garanzie eventualmente offerte. Il  commissario liquidatore   almeno   trimestralmente   informa   il   comitato   di sorveglianza, con dettagliato resoconto,  sull'andamento  della  fase esecutiva del concordato. Il comitato  di  sorveglianza  formula  con apposita relazione le sue valutazioni sul resoconto  del  commissario liquidatore, su altri aspetti che  ritiene  di  segnalare  in  merito all'esecuzione, nonche' su specifiche questioni  ad  esso  sottoposte dall'IVASS. Le relazioni del comitato di sorveglianza sono conservate a cura del presidente.    6. Il resoconto  e  le  relazioni  di  cui  al  comma  quinto  sono trasmesse all'IVASS, a cura del  commissario  liquidatore,  entro  15 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento.    7. Il commissario liquidatore provvede ad attivare ogni  intervento ritenuto necessario o opportuno  ai  fini  della  regolare  e  celere esecuzione del concordato. Dei predetti  interventi  e  dei  relativi esiti  il  commissario  informa  senza   indugio   il   comitato   di sorveglianza e l'IVASS, fatta salva la successiva trascrizione  degli atti medesimi nelle relazioni periodiche trimestrali di cui al  comma quinto.    8. Il commissario liquidatore sottopone la  richiesta  di  svincolo totale o parziale delle eventuali garanzie offerte dall'assuntore  al parere motivato del comitato  di  sorveglianza  e  all'autorizzazione preventiva dell'IVASS.  

Titolo V

Disposizioni finali

                                Art. 26                                 Abrogazioni      1. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  Regolamento  e' abrogata la circolare dell'ISVAP n. 16-09-0908/6C del 3 marzo 2009.  
                                Art. 27                                Pubblicazione      1. Il presente regolamento e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e nel  Bollettino  dell'IVASS.  E'  inoltre disponibile sul sito internet dell'Istituto.  
                                Art. 28                              Entrata in vigore      1. Il presente Regolamento entra in vigore il 2 gennaio 2014.       Roma, 17 dicembre 2013                                          Per il direttorio integrato                                        il Governatore della Banca d'Italia                                                  Visco