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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’albo degli amministratori giudiziari

altE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.34 del 11/02/2016 il Decreto Ministero della Giustizia titolato “Modalità di tenuta e accesso all’Albo degli amministratori”. Si tratta del Regolamento per la tenuta con modalità informatica degli amministratori giudiziari. Di seguito il testo del provvedimento:
 
 
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 26 gennaio 2016
 
Modalita’ di tenuta ed accesso all’Albo degli amministratori.
 
IL DIRETTORE GENERALE
 per i sistemi informativi automatizzati
 
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante;
«Istituzione dell’Albo degli amministratori ai sensi dell’art. 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»;
Visto l’art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e Ministro dello sviluppo economico 19 settembre 2013, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2014, n. 19, con efficacia dal 19 marzo 2015, con il quale e’ stato adottato il «Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell’Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalita’ di sospensione e cancellazione dall’Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2010 – Supplemento ordinario n. 8, recante il Codice dell’amministrazione digitale;
 Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011), recante «Regolamento concernente le specifiche tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.
 24», come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2012 n. 209 e dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 48;
 Visto il provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, 18 luglio 2011, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2011, recante «Specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le specifiche tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n.
24» come sostituito dal provvedimento 16/4/2014;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto interministeriale n. 160/2013, e rilevato che all’art. 3 comma 5 prevede che con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissate le specifiche tecniche per l’inserimento dei dati di cui al comma 2 e per l’accesso alla parte riservata;
 Rilevato che il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il previsto parere in data 2 dicembre 2015;
 
Decreta
 
Art. 1
 
Definizioni
 
Ai fini del presente decreto si intende; a) per «CAD»: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, e successive modificazioni; b) per «Albo»: l’Albo degli amministratori giudiziari di cui all’art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, istituito con decreto legislativo del 6 settembre 2011; c) per «Regolamento»: decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e Ministro dello sviluppo economico 19 settembre 2013, n. 160, recante disposizioni in materia di iscrizione nell’Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalita’ di sospensione cancellazione dall’Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia; d) per «Regole tecniche»: decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le specifiche tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24, e successive modificazioni; e) per «Specifiche tecniche»: il provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, 18 luglio 2011, come sostituito dal provvedimento 16/4/2014; f) per «PST»: portale dei servizi telematici il quale prevede delle stringenti regole di visibilita’ delle informazioni in funzione del ruolo che l’utente svolge nell’ambito dello specifico procedimento e, a tale scopo, e’ richiesta l’identificazione c.d. «forte», tramite token crittografico (smart card, chiavetta USB o latro dispositivo sicuro), del soggetto che accede al servizio; g) per «Richiedente»: il professionista che presenta la domanda d’iscrizione all’Albo; h) per «Amministratore»: il professionista iscritto all’Albo degli amministratori giudiziari; i) per «Responsabile dell’Albo»: il direttore generale della giustizia civile, Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della Direzione Generale; j) per «ADN»: il sistema «Active Directory Nazionale» infrastruttura che consente di gestire su una unica anagrafica centralizzata gli utenti, i server applicativi e le postazioni di lavoro del Ministero della giustizia, garantendo cosi’ elevati livelli della gestione della sicurezza con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza degli accessi.
 
Art. 2
 
Modalita’ di tenuta e accesso all’albo
 
1) L’Albo e’ tenuto con modalita’ informatica, ai sensi dell’art 3, comma 1, del regolamento n. 160/2013, in conformita’ a quanto previsto dal CAD e dal presente decreto.
2) L’aggiornamento delle informazioni e’ curata dal Responsabile dell’Albo secondo il disposto dell’art. 2, comma 5, del regolamento n. 160/2013. L’aggiornamento avviene nei termini previsti all’art. 5, comma 2, regolamento n. 160/2013.
3) L’Albo e’ distinto in una «parte pubblica» e una «parte riservata».
4) La «parte pubblica» dell’Albo, di cui all’art. 3 del regolamento n. 160/2013, e’ consultabile sul sito istituzionale www.giustizia.it alla voce «Albo degli amministratori giudiziari» ed e’ composta da pagine web ad accesso libero. Le informazioni (dati identificativi dell’Amministratore – escluso il codice fiscale in quanto visibile solo a chi ha diritto ad accedere alla parte riservata – e indirizzo di posta elettronica certificata) sono pubblicate come dati di tipo aperto secondo le modalita’ di cui all’art. 52 del CAD.
5) La «parte riservata» dell’Albo, di cui all’art 3 comma 4 del regolamento n. 160/2013, e’ tenuta presso i Sistemi informatici del Ministero della giustizia con modalita’ idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati, in conformita’ a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
6) L’accesso alla «parte riservata» dell’Albo, da parte degli Amministratori, avviene, limitatamente ai soli dati che lo riguardano, mediante il sito pst.giustizia.it, previa identificazione informatica con le modalita’ di cui all’art. 6 delle specifiche tecniche.
7) Alla «parte riservata» dell’Albo e’ consentito l’accesso ai magistrati, ai dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari penali e delle segreterie delle Procure della Repubblica, nonche’ al direttore dell’Agenzia o ad un soggetto da quest’ultimo delegato. L’accesso avviene attraverso la rete del Ministero della giustizia, previa identificazione informatica attraverso ADN.
8) Per l’accesso alla «parte riservata» dell’Albo sono resi disponibili, ai soggetti indicati al comma 7, strumenti informatici, anche in cooperazione applicativa, che consentono la ricerca di informazioni e dati relativi alla sola attivita’ professionale presenti nel fascicolo informatico dell’Amministratore.
 
Art. 3
 
Modalita’ di presentazione della domanda d’iscrizione
 
1) Il soggetto che intende presentare domanda d’iscrizione all’Albo, una volta autenticato attraverso il PST, potra’ accedere alla sua «area riservata».
2) Il richiedente, attraverso la sua «area riservata», potra’ compilare la domanda d’iscrizione all’Albo in modo completamente informatizzato ed allegare i documenti. Gli allegati verranno associati alla domanda tramite bar-code.
3) La domanda e i suoi allegati, compilata dal richiedente con le modalita’ di cui ai precedenti commi, dovra’ essere scaricata dall’utente, sottoscritta digitalmente e inviata al sistema informatico per la sua trattazione in modalita’ on line.
4) I formati degli allegati associati alla domanda devono essere in formato PDF e la firma digitale deve essere in formato PAdES o CADES 5) Il richiedente, a seguito dell’invio della domanda, ricevera’ una comunicazione, mediante PEC, con l’indicazione del Responsabile del procedimento.
 
Art. 4
 
Procedimento per l’iscrizione
 
1. Al momento dell’invio della domanda telematica e dei suoi allegati si crea un fascicolo informatico che raccogliera’ i documenti e le copie informatiche dei documenti trasmessi dal Richiedente e quelli formati dal Responsabile dell’Albo. Il fascicolo informatico e’ tenuto secondo le disposizioni del regole tecniche e delle specifiche tecniche.
2. Il richiedente, attraverso l’«area riservata», potra’ procedere all’integrazione dei documenti richiesti dall’Amministrazione durante la fase istruttoria.
3. La difformita’ tra i dati inseriti sul sito e quelli trasmessi tramite sistema informatico comporta il rigetto della domanda.
4. A seguito del completamento della fase istruttoria, il sistema generera’ una PEC con cui viene informato il richiedente dell’esito del procedimento.
 
Art. 5
 
Modo di pagamento del contributo
 
1) Il pagamento del contributo di cui all’art. 7 lettera a) e c) del Regolamento e’ effettuato secondo le norme di cui all’art. 30 del decreto ministeriale n. 44/2011 e agli articoli 26, 27 e 28 delle specifiche tecniche. Per il pagamento va indicato il codice tributo 3531.
2) Il pagamento del contributo secondo le modalita’ indicate nella lettera a) art. 7 del Regolamento e’ effettuato tramite pagamento su conto corrente postale n. 001020172639 intestato alla Tesoreria di Viterbo provinciale di Roma con coordinate bancarie IBAN: IT62 B076 0114 5000 0102 0172 639. 3) Il pagamento del contributo secondo le modalita’ indicate nella lettera b) art. 7 del Regolamento e’ effettuato tramite versamento bancario intestato alla Tesoreria provinciale di Roma con coordinate bancarie IBAN: IT51B0100003245348011353100.
4) La ricevuta del versamento che comprova l’avvenuto pagamento del contributo per l’iscrizione, nelle forme previste dall’art 7 lettere a), b) e c), e’ inserita come allegato alla domanda di cui all’art. 3, comma 3, del presente decreto. La ricevuta del contributo annuale versato con nelle forme previste dall’art. 7 lettere a), b) e c) e’ inviata dall’Amministratore accedendo all’area riservata.
5) Per pagamento effettuato con le modalita’ di cui al comma 1 del presente articolo la ricevuta potra’ essere acquisita dall’Albo, in maniera automaticamente, dalla piattaforma dei pagamenti telematici.
 
Art. 6
 
Modalita’ per le comunicazioni all’Albo
 
1) Le comunicazioni al Responsabile dell’Albo da parte dell’Amministratore, di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del regolamento n. 160/2013, sono effettuate attraverso una sezione dedicata dell’area riservata.
2) Le comunicazioni al Responsabile dell’Albo, da parte dall’Autorita’ giudiziaria e dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, di cui all’art. 9 del regolamento n. 160/32013, sono effettuate tramite una interfaccia web dell’Albo o tramite cooperazione applicativa tra sistemi.
 
Art. 7
 
 Disposizioni sulla registrazione delle operazioni di accesso
 
1. Le operazioni di accesso al sistema informatico sono registrate in apposito file di log che contiene le seguenti informazioni;
 a. il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’accesso;
 b. il riferimento al documento prelevato o consultato (codice identificativo del documento nell’ambito del sistema documentale);
 c. la data e l’ora dell’accesso.
2. I suddetti file di log sono sottoposti a procedura di conservazione per cinque anni, e sono raccolti, con modalita’ tali da certificarne la non ripudiabilita’ e non modificabilita’, presso la Sala server nazionale della giustizia dove e’ installata l’applicazione.
3. I file di log sono resi disponibili a chi potra’ accedervi nelle forme di legge, previa approvazione da parte del Responsabile dell’Albo.
 
Roma, 26 gennaio 2016
 Il direttore generale: Licardo