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Regolamento recante le disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione compensi degli amministratori giudiziari

altRegolamento recante disposizioni in materia di modalita’ di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell’albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. (15G00191) (GU Serie Generale n.262 del 10-11-2015). Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2015.
 
 
 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2015, n. 177     
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera b),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
Visto l’articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio  2009,  n.  94, recante  delega  al  Governo  per   l’istituzione   dell’Albo  degli amministratori giudiziari di  cui  all’articolo  2-sexies,  comma  3,
della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 
Visto il decreto legislativo  4  febbraio  2010,  n.  14,  recante: Istituzione dell’Albo degli amministratori ai sensi dell’articolo 2, comma 13, della legge  15  luglio  2009,  n.  94»  e  in  particolare l’articolo 8, il quale prevede che con decreto del  Presidente  della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della  giustizia,  di concerto con  i  Ministri  dell’economia  e  delle  finanze  e  dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,  lettera  b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni  dalla  data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le modalita’ di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari; 
 
Ritenuto che l’attivita’  svolta  dagli  amministratori  giudiziari presenta significative analogie con quella dei curatori  fallimentari e che pertanto e’ opportuno, ai fini della liquidazione del compenso, adottare criteri omogenei a quelli previsti in materia  di  procedure concorsuali; 
 
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione dell’8 maggio 2015; 
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 21 maggio 2015; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 25 settembre 2015; 
Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia  e delle finanze e dello sviluppo economico; 
 
E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
 
Art. 1 
 
Oggetto 
 
1. Il presente regolamento disciplina le  modalita’  di  calcolo  e liquidazione dei compensi degli amministratori  giudiziari  iscritti nell’Albo istituito a norma dell’articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio  2010,  n.  14,  per  la  custodia,   la   conservazione   e l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di  prevenzione  ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
 
 Art. 2 
 
Definizioni 
 
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:  a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14;  b)  «Albo»:  l’Albo  degli  amministratori  giudiziari   di   cui all’articolo 1 del decreto legislativo;  c)  «amministratore   giudiziario»: il soggetto nominato dall’autorita’ giudiziaria per l’amministrazione e  la  gestione  dei beni sequestrati;  d) «Ministero»: il Ministero della giustizia. 
 
 Art. 3 
 
Criteri per la determinazione del compenso 
 
1. Salvo  quanto  previsto  dal  comma   3,   i   compensi   degli amministratori giudiziari sono  liquidati  sulla  base  dei  seguenti criteri: 
a) per i beni costituiti  in  azienda,  quando  sono  oggetto  di diretta gestione da parte dell’amministratore giudiziario, i compensi devono consistere  in  una  percentuale,  calcolata  sul  valore  del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure: 
1) dal 12% al 14%; quando il valore non superi 16.227,08 euro; 
 2) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro  fino  a 24.340,62 euro; 
 3) dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 
 4) dal 7% all’8% sulle somme eccedenti 40.567,68  euro  fino  a 81.135,38 euro; 
 5) dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; 
 6) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89  euro  fino  a 811.353,79 euro; 
 7) dallo 0,90% all’1,80% sulle somme eccedenti 811.353,79  euro fino a 2.434.061,37 euro; 
 8) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro; 
 b) per i beni costituiti in  azienda,  quando  sono  concessi  in godimento a terzi, i compensi devono consistere in  una  percentuale, calcolata sul valore del  complesso  aziendale,  non  superiore  alle
seguenti misure: 
1) dal 4,8% al 5,6%; quando  il  valore  non  superi  16.227,08 euro;
2) dal 4% al 4,80% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino  a 24.340,62 euro; 
3) dal 3,4% al 3,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 
4) dal 2,8% al 3,2% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro; 
5) dal 2,2% al 2,6% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; 
6) dall’1,6% al 2% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
7) dallo 0,3% allo 0,72% sulle somme eccedenti 811.353,79  euro fino a 2.434.061,37 euro; 
8) dallo 0,2% allo 0,36% sulle somme che superano  2.434.061,37 euro; 
c) per i beni immobili,  i  compensi  devono  consistere  in  una percentuale, calcolata  sul  valore  dei beni,  non  superiore  alle seguenti misure: 
1) dal 6% al 7% quando il valore non superi 16.227,08 euro; 
2) dal 5% al 6% sulle somme eccedenti  16.227,08  euro  fino  a 24.340,62 euro; 
3) dal 4,25% al 4,75% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 
4) dal 3,5% al 4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro  fino  a 81.135,38 euro; 
5) dal 2,75% al 3,25% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; 
6) dal 2% al 2,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino  a 811.353,79 euro; 
7) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; 
8) dallo 0,22% allo 0,45% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro; 
d) per i frutti che si ritraggono dai beni di  cui  alle  lettere a), b) e c) e per i beni diversi  da  quelli  di cui  alle  predette lettere, i compensi devono consistere in  una  percentuale  calcolata sul valore, non superiore alle seguenti misure:
1) dal 3,6% al 4,2% quando il valore non superi 16.227,08 euro; 
2) dal 3% al 3,6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro  fino  a 24.340,62 euro; 
3) dal 2,5% al 2,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 
4) dal 2,1% al 2,4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro; 
5) dall’1,65% al 2% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; 
6) dall’1,2% all’1,5% sulle  somme  eccedenti  405.676,89  euro fino a 811.353,79 euro; 
7) dallo 0,27% allo 0,54% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; 
8) dallo 0,13% allo 0,27% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro. 
 
2. Per determinare il valore di cui al comma 1, si considera:  a) l’importo realizzato, per i beni liquidati; b)  il  valore  stimato   dal   perito   ovvero,   in   mancanza, dall’amministratore giudiziario, per i beni che non hanno  costituito oggetto di liquidazione;  c) ogni altra somma ricavata. 
 
3. Quando l’amministratore giudiziario assiste il  giudice  per  la verifica dei  crediti  e’  inoltre  corrisposto,  sull’ammontare  del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19%  allo  0,94% sui primi 81.131,38  euro  e  dallo  0,06%  allo  0,46%  sulle  somme eccedenti tale cifra. 
 
4. Nel caso di cui  al  comma  1,  lettera  a),  all’amministratore giudiziario e’ corrisposto un ulteriore  compenso  del  5  per  cento sugli utili netti e dello 0,50 per cento  sull’ammontare  dei  ricavi lordi conseguiti. 
 
5. Il compenso liquidato a norma del  presente  articolo  non  puo’ essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro. 
 
6. Nel  caso  in  cui  sono  oggetto  di  sequestro  patrimoni  che comprendono beni rientranti in almeno due  delle  categorie  indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma  1,  si  applica  il  criterio della prevalenza della gestione piu’ onerosa. Il  compenso  per  tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, e’ maggiorato  di  una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessita’ della stessa. 
 
7. Nell’ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo  ne’ passivo  gli  importi  risultanti   da   finanziamenti   e   garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra  societa’  del gruppo. 
 
8. All’amministratore spetta un rimborso  forfettario  delle  spese generali in  una  misura  compresa  tra  il  5  e  il  10  per  cento sull’importo del compenso determinato a norma del  presente  decreto. Sono  altresi’  rimborsate  le  spese  effettivamente   sostenute   e documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori. 
 
9. Quando i beni sequestrati appartengono a piu’ proposti,  per  la liquidazione del compenso a norma del presente decreto si procede  in relazione a ciascuna massa attiva e passiva. 
 
Art. 4 
Aumento o riduzione del compenso 
 
1. L’autorita’ giudiziaria puo’ aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato a norma dell’articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri: 
a) complessita’ della gestione;  b) ricorso all’opera di coadiutori;  c) necessita’ e frequenza dei controlli esercitati;  d) qualita’ dell’opera prestata e dei risultati ottenuti;  e) sollecitudine con cui sono state  condotte  le  attivita’  di amministrazione,  ivi  compreso  l’adempimento  degli   obblighi   di segnalazione gravanti sugli amministratori;  f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato. 
 
2. Il compenso  liquidato  a  norma  dell’articolo  3  puo’  essere aumentato in misura non superiore  al 100  per  cento  a  fronte  di amministrazioni estremamente complesse ovvero di  eccezionale  valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda  sequestrati,  ovvero di risultati dell’amministrazione particolarmente positivi. 
 
 
Art. 5 
Incarichi collegiali 
 
1.  Quando  l’incarico  e’  stato  conferito  ad  un  collegio   di amministratori il compenso  globale  e’ determinato  aumentando,  in misura non superiore al 70 per cento,  quello  spettante  al  singolo amministratore a norma degli articoli 3 e 4. 
 
2. In ogni caso, l’aumento o la diminuzione di cui all’articolo  4, commi 1 e 2, sono applicati sul compenso  spettante  ad  uno  o  piu’ componenti del collegio, quando risulta che le  circostanze previste dal predetto articolo sono a questi ultimi esclusivamente riferibili. 
 
 
 Art. 6 
Compenso per attivita’ su incarico della societa’ 
 
1. Le disposizioni del presente decreto non si  applicano  ai  fini della  liquidazione   del   compenso   spettante   all’amministratore giudiziario per l’attivita’ svolta a seguito  di  incarico  conferito dalla societa’ le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro. 
 
 Art. 7 
Clausola di invarianza finanziaria 
 
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
 
Dato a Roma, addi’ 7 ottobre 2015 
MATTARELLA 
Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei  ministri 
Orlando, Ministro della giustizia 
 Padoan, Ministro  dell’economia  e  delle finanze 
Guidi, Ministro dello sviluppo economico 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri, reg.ne – prev. n. 2794