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Saggio di interesse legale per l’anno 2016

altE’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 291 del 15 dicembre 2015 il Decreto 11 dicembre 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (titolato “Modifica del saggio di interesse legale”) che fissa il nuovo saggio di interessi legali a partire dall’inizio del nuovo anno, 2016. Il saggio per gli interessi legali a partire dal primo gennaio 2016 è stato fissato nella misura dello 0,2%. Con questo ulteriore abbassamento viene raggiunto il livello più basso della serie storica degli interessi legali, i cui effetti solamente in parte vengono mitigati dalla nuova formula del’art 1248, quarto comma, codice civile introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 che così recita: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.”
 
Di seguito il testo del Decreto Ministeriale 11 dicembre 2015
 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 11 dicembre 2015
 
Modifica del saggio di interesse legale
 
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
Visto l’articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;
 
Visto il proprio decreto 11 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e’ stata fissata allo 0,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015;
 
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
 
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato;
 
Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;
 
Decreta;
 
 
Art. 1
 
La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile e’ fissata allo 0,2 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.
 
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 11 dicembre 2015
 
Il Ministro: Padoan