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Tribunale di Roma: notifiche telematiche con sistema TIAP

altIn una nota della Presidenza del Tribunale Ordinario di Roma del 3 dicembre 2014, accompagnatoria del provvedimento con il quale, visto l’art. 48 Codice dell’Amministrazione digitale, l’art. 16 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012 e modificato dall’art. 1 comma 19 della L. 228/2012, l’art. 16 del D.M. 44/2011, è stato disposto che a partire dal 15 dicembre p.v. le notificazioni e le comunicazioni ai difensori, all’imputato nei soli casi in cui la notificazione o comunicazione possa o debba essere effettuata mediante consegna al difensore e le notificazioni e comunicazioni alle altri parti private che abbiano comunicato un indirizzo PEC, vengano eseguite dalle cancellerie mediante la Posta Elettronica Certificata. Per l’esecuzione delle notifiche dovrà esser utilizzato il sistema informatico PEC/TIAP, con la relativa conservazione della ricevuta e dei documenti trasmessi nel fascicolo digitale e con la stampa e allegazione della ricevuta all’interno del fascicolo cartaceo. Solo qualora non risulti possibile per motivi tecnici o per altro motivo l’uso della PEC si autorizzano le cancellerie a procedere secondo le modalità di notifica previste dagli artt. 148 ss. c.p.p..